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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07877/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato una condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, ma anche della recidiva e con diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente contestava la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite, sostenendo in sostanza una minore gravità del fatto; la Corte di cassazione ha ritenuto però che le deduzioni fossero aspecifiche, poiché non denunciavano travisamenti della prova e non si confrontavano effettivamente con la motivazione del giudice di merito, fondata sulla gravità del fatto, sulla qualità dello stupefacente e sulle modalità dello spaccio, oltre che sui precedenti penali e sulla detenzione di droghe pesanti di diversa tipologia (eroina e cocaina).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo adeguato sulla pena, sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva e sulla valutazione della gravità del fatto; le censure erano generiche e non accompagnate da specifiche allegazioni di travisamento della prova o da un reale confronto con la motivazione di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il richiamo al quinto comma è valorizzato come dato già riconosciuto in appello nel trattamento sanzionatorio, ma non impedisce alla Corte di considerare la gravità del fatto ai fini della pena e del giudizio sulle attenuanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure relative alla determinazione della pena sono inammissibili quando non si confrontano in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito e si limitano a prospettare una diversa valutazione dei fatti.
  • La valutazione di gravità del fatto, ove logicamente e adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione se il ricorrente non deduce specifici travisamenti della prova.
  • Il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva è legittimo se sorretto da una motivazione autonoma e coerente, basata su elementi quali qualità della sostanza stupefacente, modalità della condotta e precedenti penali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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