Cassazione Civile, Ordinanza n. 35985/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
Un pensionato aveva agito contro l'INPS chiedendo l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di categoria VO mediante la neutralizzazione opzionale della contribuzione meno favorevole relativa alle ultime 208 settimane, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze di pensione maturate dal 1° gennaio 2006 e degli interessi legali sui ratei arretrati. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando la domanda inammissibile per intervenuta decadenza triennale, ritenendo applicabile l'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del d.l. n. 98/2011 anche alle prestazioni già liquidate e computando il termine dal 6 luglio 2011; aveva inoltre escluso il riconoscimento delle differenze solo per il triennio anteriore al ricorso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il pensionato ha denunciato violazione dell'art. 47, commi 2 e 6, del d.P.R. n. 639/1970, come interpretato dall'art. 6 del d.l. n. 103/1991, nonché degli artt. 3, 36, primo comma, e 38 Cost., sostenendo che la decadenza sostanziale, nelle prestazioni pensionistiche rateali, non estingue integralmente il diritto, ma opera solo per le differenze di rateo maturate prima dell'ultimo triennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle domande di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza triennale prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 si applica soltanto alle differenze relative ai ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011
termine di decadenza triennale
si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma la sua operatività decorre dal 6 luglio 2011; nelle prestazioni pensionistiche rateali non estingue integralmente il diritto al ricalcolo, bensì incide sulle sole differenze maturate fuori dal triennio.
art. 47, commi 2 e 6, d.P.R. n. 639/1970
la decadenza triennale riguarda, nelle domande di ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute, solo le differenze di rateo maturate anteriormente al triennio precedente la domanda giudiziale.
art. 6 d.l. n. 103/1991
interpretato autenticamente
richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina della decadenza previdenziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alla giurisprudenza più recente della Corte.
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente, senza che la Corte sviluppi un'autonoma ratio costituzionale nel dispositivo.
art. 36, primo comma, Cost.
invocato dal ricorrente, senza autonoma decisività nella motivazione accolta.
art. 38 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'ambito della decadenza previdenziale.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto il ricalcolo o l'adeguamento di una prestazione già parzialmente riconosciuta, la decadenza triennale non comporta l'estinzione integrale del diritto, ma opera limitatamente alle differenze di rateo maturate prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- La disciplina della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificata nel 2011, va letta in modo compatibile con la natura rateale della prestazione pensionistica: resta azionabile il diritto alle differenze maturate nei limiti temporali non colpiti dalla decadenza.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è consolidata su un principio interpretativo, la Corte può decidere la controversia uniformandosi a tale orientamento senza ulteriori approfondimenti sulla questione di diritto già chiarita.
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