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Sentenza

Sentenza del 26/07/2017 n. 18480 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005 per fabbricati destinati ad attività di riabilitazione e cura. Sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività assistenziali e sanitarie, richiamando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), la L. n. 222 del 1985 e la modifica introdotta dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2005. In cassazione deduceva inoltre vizi di motivazione, omessa pronuncia e violazione delle norme sull'efficacia temporale e sull'interpretazione della disciplina dell'esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso. Durante il giudizio, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo quadro che ha definito anche questa controversia e hanno congiuntamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio, e ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di determinate attività assistenziali, sanitarie e sociali

    La norma costituiva il fondamento dell'esenzione invocata dalla Provincia religiosa, ma la Corte di cassazione non ne ha definito l'applicazione al caso concreto perché il giudizio è cessato per accordo transattivo.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2005

    l'esenzione si intende applicabile "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale" dell'attività svolta

    La disposizione era stata richiamata per sostenere che, per il periodo interessato, l'eventuale natura commerciale dell'attività non impedisse automaticamente l'esenzione. La questione è rimasta priva di decisione nel merito.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    La ricorrente contestava che la norma potesse essere applicata retroattivamente all'anno d'imposta 2005, sostenendo che fosse innovativa e non autenticamente interpretativa. Anche tale questione non è stata decisa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36

    Sono state invocate per denunciare la nullità della sentenza tributaria regionale per carenza degli elementi essenziali e della motivazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 132 e 360, comma 1, n. 4

    La ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia, motivazione apparente e contraddittorietà insanabile, ma la Corte non ha esaminato tali censure.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono una transazione che elimina l'interesse alla decisione e depositano una richiesta congiunta, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi sulle questioni sostanziali e processuali controverse.
  • L'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se viene meno, il giudizio non può proseguire utilmente.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente alla vittoria giuridica nel merito di una parte: in questo caso l'esito pratico deriva dall'accordo transattivo, non dall'accertamento della fondatezza dell'esenzione ICI.
  • In materia di esenzioni tributarie per enti non commerciali, la sola qualificazione religiosa o non lucrativa dell'ente non risolve automaticamente la questione: occorre verificare la disciplina applicabile nel periodo d'imposta, la concreta destinazione dell'immobile e la natura dell'attività svolta.
  • Le modifiche normative che incidono sui requisiti dell'esenzione devono essere esaminate anche sotto il profilo temporale, distinguendo tra norme innovative e norme autenticamente interpretative; tuttavia, tale valutazione può restare senza oggetto se la controversia viene transatta.

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