Sentenza del 10/12/2019 n. 9324 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione costi e IVA relativi a fatture emesse dalla s.r.l. XXX, ritenuta una società cartiera priva di struttura, organizzazione, documentazione contabile e operatività. Il contribuente ha sostenuto che le operazioni fossero effettive, contestando l'inesistenza delle cessioni, e ha dedotto, in subordine, la propria buona fede qualora il cedente formale fosse stato diverso dal reale fornitore. Ha inoltre lamentato difetto di motivazione, carenza di prova, mancato contraddittorio, errore incolpevole e sproporzione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accertato che le calzature erano state effettivamente acquistate e vendute, ma non dalla società indicata nelle fatture, che era inattiva e non aveva acquistato merci. Le operazioni sono state quindi qualificate come soggettivamente inesistenti. Tuttavia, il contribuente è stato ritenuto consapevole, o comunque negligente, rispetto alla frode: avrebbe dovuto insospettirsi perché la vendita era stata proposta dal fratello del produttore, la merce era stata consegnata da tale soggetto, il cedente formale era un'altra società e vi era un'interposizione commerciale non adeguatamente verificata. La CTR ha quindi rigettato l'appello, confermando l'accertamento e negando sia la disapplicazione sia la riduzione delle sanzioni. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
Articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
riduzione delle sanzioni dovute ... ricorrendo eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione
La riduzione delle sanzioni richiede l'indicazione e la prova di circostanze concrete ed eccezionali tali da rendere evidente la sproporzione; la mera invocazione della norma non è sufficiente.
Principio giurisprudenziale della Corte di cassazione sulle operazioni soggettivamente inesistenti
è onere dell'Amministrazione ... dare la prova che il contribuente ... sapesse o potesse sapere con l'uso della diligenza media, che l'operazione ... si è iscritta in un'evasione o in una frode
Quando i beni o servizi sono effettivamente ricevuti ma il fornitore indicato in fattura è diverso da quello reale, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni semplici, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode usando la normale diligenza professionale.
Massime di principio
- La prova dell'effettiva esistenza dei beni o servizi non esclude automaticamente l'inesistenza soggettiva: l'operazione può essere reale, ma fiscalmente irregolare se il cedente effettivo è diverso da quello indicato in fattura.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare la consapevolezza o la colpevole ignoranza del contribuente, mentre quest'ultimo deve fornire elementi concreti sulla propria buona fede e sulla regolarità dei controlli effettuati.
- La sola verifica dell'esistenza formale della società presso la Camera di commercio può non essere sufficiente quando esistono ulteriori indizi anomali, come l'intervento di soggetti collegati al produttore, l'interposizione di una società priva di struttura o la mancata verifica della sede e dell'effettiva attività.
- La diligenza richiesta varia anche in relazione all'esperienza professionale del contribuente: un operatore con lunga esperienza nel settore deve svolgere controlli più attenti davanti a circostanze commerciali anomale.
- Pagamenti tracciabili, documenti di trasporto, corrispondenza tra beni acquistati e beni ricevuti e assenza di retrocessione dei pagamenti possono provare l'effettività dell'acquisto, ma non dimostrano da soli la buona fede rispetto all'identità del fornitore.
- La disapplicazione o riduzione delle sanzioni non consegue automaticamente alla complessità della vicenda o all'assenza di prova di un intento fraudolento: occorre dimostrare un errore realmente inevitabile oppure circostanze eccezionali e specifiche.
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