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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 551 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione da parte della XX S.R.L. di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo emesso a favore della cessata XY Srl (annualità 2015). L'Ufficio aveva notificato l'avviso alla XX S.R.L. (socio unico della XY Srl), contestandone importo e individuazione del soggetto passivo; l'Agenzia poi rideterminò in autotutela l'importo. In primo grado la Commissione aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato che, in sede di liquidazione della XY Srl, fossero state effettivamente distribuite somme ai soci tali da farli obbligati per la tassa. L'Agenzia ha appellato sostenendo la responsabilità del socio unico (XX S.R.L.) in quanto successore della società estinta e richiamando pronunce di legittimità sul trasferimento delle obbligazioni ai soci.

La decisione

La Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'Ufficio, avendo ridotto in autotutela l'importo, potesse chiedere la conferma della legittimità e fondatezza solo rispetto all'importo così rideterminato; sul merito ha stabilito che il presupposto per chiamare a rispondere il socio unico è la prova che, in sede di liquidazione, siano state effettivamente distribuite somme residue: tale onere probatorio grava sull'Agenzia, che nel caso di specie non ha contestato la dichiarazione finale della XY Srl che evidenziava una perdita (per interessi passivi non deducibili) e non ha dimostrato l'esistenza di somme distribuite. La Corte ha inoltre osservato che la responsabilità ricade sulla società socio (XX S.R.L.) e non sulla persona fisica rappresentante (Sig. Tizio). Ha confermato la compensazione delle spese del grado.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

    "comma 4 dell'art. 28, D. Lgs. 175/2014"

    L'Agenzia contestava l'omessa pronuncia sulla fondatezza della liquidazione; il giudice ha considerato che l'appello doveva essere valutato rispetto all'importo rideterminato in autotutela dall'Ufficio.

  • Codice Civile, art. 2495

    articolo 2495 Codice Civile

    Principio richiamato secondo cui, per taluni debiti/crediti della società estinta non definiti in liquidazione, si determina un fenomeno successorio verso i soci nella misura prevista dal precedente rapporto societario; da ciò deriva che i soci rispondono nei limiti di quanto ricevuto in fase di liquidazione.

  • Sentenza SS.UU. n. 6070/2013 (giurisprudenza)

    sentenza n. 6070/2013 delle SS.UU.

    Giurisprudenza addotta dall'Ufficio che afferma il principio del trasferimento di obbligazioni ai soci in caso di estinzione societaria; la Corte però richiede la prova concreta delle somme riscosse in liquidazione.

  • Principio sull'onere della prova (richiamato in motivazione)

    onere di provare l'avvenuta riscossione di somme a seguito di liquidazione è posto in capo all'Agenzia delle Entrate

    Il giudice afferma che spetta all'Amministrazione dimostrare che, in sede di liquidazione, sono state effettivamente distribuite somme ai soci; in mancanza di tale prova la pretesa verso il socio non può essere accolta.

Massime di principio

  • La responsabilità del socio per obbligazioni della società estinta sussiste solo nella misura delle somme effettivamente riscosse a seguito della liquidazione: l'Amministrazione deve provarne l'avvenuta distribuzione/incasso.
  • Se il socio unico è una società (persona giuridica), la responsabilità ricade su quella società e non automaticamente sulla persona fisica che ne è rappresentante; la notifica va indirizzata al soggetto giuridico titolare.
  • Una riduzione dell'importo effettuata dall'Ufficio in autotutela limita la portata dell'appello e il giudice deve valutare la legittimità rispetto all'importo così rideterminato.
  • La dichiarazione di bilancio o la dichiarazione dei redditi finale della società in liquidazione (se non contestata) può costituire prova rilevante dell'assenza di somme residue distribuibili.
  • L'inerzia o le scelte del liquidatore circa la mancata previsione di pagamenti non sostituiscono la necessità di prova da parte dell'Amministrazione che effettivamente siano state riscosse somme dai soci.

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