Cassazione Penale, Sentenza n. 38063/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna in Cassazione la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica su istanza della parte civile. Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 582, comma 1, c.p.p. (deposito dell'atto di impugnazione presso una cancelleria diversa da quella competente) e sosteneva l'ammissibilità dell'atto d'impugnazione se pervenuto alla cancelleria competente entro il termine di legge; la parte civile deduceva inoltre la propria legittimazione diretta a proporre ricorso per Cassazione nonostante non avesse personalmente proposto appello, richiamando la cosiddetta "immanenza" della costituzione di parte civile nel processo penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., rilevando che i reati contestati si erano ormai estinti per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza impugnata (24/01/2022). Pertanto anche in caso di accoglimento del ricorso non sarebbe derivato alcun effetto favorevole per la parte civile, perché la Corte di rinvio sarebbe stata obbligata a dichiarare l'estinzione della causa e non avrebbe potuto decidere sul merito né sulla domanda risarcitoria (mancando una sentenza di condanna in primo grado). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla correttezza del deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria competente; la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'appello perché depositato in una cancelleria diversa, sebbene trasmesso d'ufficio alla cancelleria competente
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Base normativa per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione per difetto di interesse; la Corte l'ha applicata ritenendo che l'interesse della parte civile fosse venuto meno per intervenuta prescrizione
art. 572, cod. proc. pen.
Norma che consente al Procuratore della Repubblica di proporre appello su istanza della parte civile; rilevante perché l'appello di gravame fu effettivamente proposto dal Procuratore su richiesta della parte civile
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse concreto come condizione di ammissibilità delle impugnazioni; la Corte ha confermato che l'interesse deve mirare a rimuovere un pregiudizio effettivo e viene meno se la finalità perseguita ha perso rilevanza (es. per prescrizione)
art. 157, primo comma, e art. 161, secondo comma, cod. pen.
Norme sui termini di prescrizione usate per calcolare la estinzione dei reati (qui valutati in base al fatto più tardi risalente al 1° marzo 2014 e con un termine massimo di prescrizione considerato)
art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen.
Prevede sospensioni del decorso della prescrizione; la Corte ha computato specifici periodi di sospensione (complessivi 3 mesi e 1 giorno) nel calcolo della prescrizione
art. 578, cod. proc. pen.
Regola la possibilità di decidere sulle restituzioni e sul risarcimento del danno solo se nel precedente grado è stata pronunciata sentenza di condanna; la Corte ha richiamato questo principio per escludere che, in presenza di estinzione, si possa ottenere ristoro penale senza condanna
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del proponente quando l'interesse alla decisione è venuto meno; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000
Massime di principio
- La parte civile ha interesse ad impugnare solo se dall'accoglimento dell'impugnazione può derivare un vantaggio concreto e attuale: l'intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza impugnata annulla tale interesse.
- Se i reati sono già estinti al momento della pronuncia impugnata, il giudice d'appello o di rinvio deve dichiarare l'estinzione e non può entrare nel merito né riconoscere risarcimenti penali in assenza di una precedente condanna.
- La correttezza formale del deposito dell'atto (es. cancelleria competente) è importante e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, ma anche quando vi siano questioni procedurali la valutazione dell'interesse sostanziale può prevalere e rendere il ricorso irrilevante se i reati sono prescritti.
- La costituzione di parte civile nel procedimento non conferisce automaticamente una legittimazione illimitata ad impugnare: l'ammissione al ricorso richiede il possesso di un interesse concreto e attuale rispetto agli effetti dell'impugnazione.
- Promuovere impugnazioni prive di interesse concreto espone la parte al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; è quindi opportuno verificare preliminarmente lo stato della prescrizione e l'effettiva rilevanza dell'impugnazione.
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