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Ordinanza

Ordinanza n. 1608/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - per quanto di ragione, della graduatoria di merito non nazionale del 26.11.2025 pubblicata il 27.112025 distinta per regioni e dell’elenco dei vincitori del concorso relativi alla Regione Sicilia, per “l’assunzione a tempi inde-terminato di complessive 2700 unità per l’area dei funzionari famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, di cui 165 unità per la Direzione regionale Sicilia (codice concorso 2700TRIB)” (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025), lesiva nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente il Servizio Civile Nazionale, ai fini della riserva prevista dall’art. 18 D.lgs. n. 40/2017 e dalla lex specialis; ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria unica nazionale del predetto concorso; - ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria unica nazionale del predetto concorso, come risultante all’esito dell’espletamento della prova asincrona ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994; - ove sia stata frattanto emanata, della graduatoria di merito non nazionale e dell’elenco dei vincitori distinta per regione e dell’elenco dei vincitori del con-corso de quo relativi alla Regione Sicilia come risultante all’esito dell’espletamento della prova asincrona ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994; - ove esistenti, degli atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco vincitori del suindicato concorso relativi alla REGIONE SICILIA, lesivi nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente il Servizio Civile Nazionale, ai fini della riserva prevista dall’art. 18 D.lgs. n. 40/2017; dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Agenzia delle Entrate in data 27.11.2025 con cui l’amministrazione ha reso note le graduatorie e gli elenchi dei vincitori relativi alle Regione Sicilia; - del bando di concorso nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente e in specie nell’art. 3.6 e art. 8; -ove esistenti dei verbali con cui sono state approvate le graduatorie dei vinci-tori del concorso de quo; - degli atti e verbali della commissione di esami; - ove esistente, del provvedimento di assunzione dei vincitori del concorso de quo; - dell’esito di concorso per come visualizzabile all’interno dell’area personale della ricorrente recante il collocamento del ricorrente alla posizione; -della nota della Agenzia delle Entrate - Direzione centrale risorse umane del 15.10.25, a mezzo della quale viene comunicato che la ricorrente non potrà beneficare della riserva; - della nota di riscontro del 22.12.2025 all’accesso agli atti se ritenuta lesiva; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali o successivi riserva di motivi aggiunti, ivi compresi le assegnazioni di sede e i contratti di lavoro in favore di altri concorrenti; - Della nota di rigetto dell’istanza di revisione, ove frattanto emessa e trasmessa; - degli atti e verbali e degli avvisi della commissione di esami tutti reperibili al link L’Agenzia – Bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari con profilo giuridico-tributario – Agenzia delle Entrate nonché al link diretto al portale InPA Agenzia delle Entrate – Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali Nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso; con la ricomprensione nella graduatoria finale dei vincitori del concorso de quo, nella posizione e nel punteggio legittimamente spettante e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione della sede e alla stipula del contratto di lavo-ro, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfa-cimento della pretesa de qua, con tutti gli effetti consequenziali sull’eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire medio tempore e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal provvedimento di assunzione dei vincitori, Il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna ricorrente nella graduatoria impugnata, e /o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante.

Giustizia amministrativa202601720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie e atti del concorso per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari presso l'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non è stato riconosciuto il Servizio Civile Nazionale ai fini della riserva prevista dalla legge e dal bando

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti e le graduatorie regionali e nazionali, gli elenchi dei vincitori, il bando, gli atti della commissione, le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e gli eventuali atti di assunzione, deducendo la mancata attribuzione della riserva prevista dall'art. 18 del d.lgs. n. 40/2017 e dalla lex specialis in ragione del Servizio Civile Nazionale prestato. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento dell'interesse a essere collocata nella posizione spettante e dell'interesse all'assegnazione della sede e alla stipula del contratto, nonché il risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a., con eventuale rettifica del punteggio e inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti. In sede cautelare ha inizialmente chiesto la sospensione degli atti e misure propulsive, ma ha successivamente rinunciato all'istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha dato atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza pronunciarsi sul merito della contestazione relativa al mancato riconoscimento della riserva. Ha tuttavia ritenuto necessario, in vista della futura decisione di merito, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione regionale interessata, con indicazione degli elementi prescritti dall'ordinanza. L'Agenzia dovrà predisporre il collegamento informatico denominato “Atti di notifica”, rilasciare alla ricorrente un attestato dell'avvenuta pubblicazione e mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità del gravame. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 40/2017

    La ricorrente invoca la disposizione quale base della riserva concorsuale collegata al Servizio Civile Nazionale; l'ordinanza non decide nel merito la sua applicabilità.

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente ha formulato una domanda di risarcimento in forma specifica; l'ordinanza non la esamina.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La mancata esecuzione degli incombenti di notificazione e il mancato deposito della relativa prova entro i termini perentori sono indicati come causa di improcedibilità del gravame.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà nel reperirne gli indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina della domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha rinunciato.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., della notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando l'accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare la posizione di vincitori o idonei utilmente collocati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti anche prima della decisione di merito.
  • Se i controinteressati sono numerosi e risulta prevedibilmente difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con modalità idonee a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati e il contenuto del ricorso.
  • Il termine assegnato per eseguire la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova possono essere stabiliti come perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTermini del procedimento

Testo integrale

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