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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11670/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Lo straniero, nato in Costa d'Avorio, ha impugnato l'ordinanza del Giudice di Pace di Agrigento che aveva rigettato il suo ricorso contro il provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Agrigento. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina sull'immigrazione e sulla protezione internazionale, sostenendo che l'informativa dovesse essere resa già nella fase di pre-identificazione presso l'hotspot, anche in assenza di formale domanda di asilo e prima del respingimento; dall'altro la nullità dell'ordinanza per motivazione apparente e violazione del diritto di difesa, lamentando che il giudice di pace non si era pronunciato sulla richiesta istruttoria di acquisire il foglio notizie e altri documenti utili a verificare se l'informativa fosse stata effettivamente resa. Il ricorrente ha anche evidenziato che, esaminando il foglio notizie, non risultava alcuna informazione prestata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio già espresso da Cass. n. 32070/2023 secondo cui l'obbligo di informativa ex art. 10-ter T.U. immigrazione deve essere completo ed effettivo, sussiste anche se lo straniero non ha manifestato espressamente la volontà di chiedere protezione internazionale e non può ritenersi adempiuto con una mera formula generica nel provvedimento di respingimento, se mancano nel fascicolo elementi concreti che attestino tempi, modalità, lingua, presenza di interprete o mediatore culturale. Poiché nel caso concreto il giudice di pace aveva desunto l'avvenuta informativa solo dalla formula contenuta nel provvedimento di respingimento, senza accertare in modo specifico le modalità dell'adempimento e senza esaminare gli elementi istruttori richiesti, la decisione è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 10 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale a sostegno della censura sull'obbligo di informazione dello straniero

  • art. 10-bis d.lgs. 25/2008

    richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa agli obblighi informativi nella fase iniziale della procedura

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    impone un'informativa completa ed effettiva agli stranieri condotti nei punti di crisi; l'obbligo sussiste anche se non hanno ancora manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale

  • art. 8 Direttiva 2013/32/UE

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo informativo nella procedura di asilo

  • Cass. n. 32070/2023

    "deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva"; "non è sufficiente... che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato"

    precedente conforme che definisce contenuto, momento e prova dell'assolvimento dell'obbligo informativo

Massime di principio

  • L'obbligo di informativa previsto dalla disciplina sull'immigrazione deve essere concreto, completo ed effettivo: non basta un richiamo meramente formale nel provvedimento amministrativo se non emergono dagli atti tempi, modalità e contenuto dell'avviso.
  • L'informativa deve essere resa anche allo straniero che non abbia ancora presentato domanda di protezione internazionale, poiché il silenzio o una dichiarazione non univoca non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di preventiva compiuta informazione.
  • Ai fini della verifica giudiziale dell'adempimento dell'obbligo informativo, l'amministrazione deve fornire riscontri documentali idonei, inclusi elementi sulla lingua usata e sulla presenza di interprete o mediatore culturale; in mancanza, la generica attestazione contenuta nel provvedimento non è sufficiente.
  • Il giudice di merito che rigetti il ricorso contro un respingimento deve accertare in modo specifico il rispetto dell'obbligo informativo e non può presumerlo sulla sola base della formula stereotipata riportata nell'atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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