Sentenza n. 436/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prefettizio del 6.11.2025, prot.-OMISSIS-, con il quale è stato imposto al ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e l’obbligo di cedere quelle “di cui il medesimo è proprietario” entro 150 giorni pena la confisca; degli atti antecedenti conseguenti e comunque collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione entro 150 giorni e previsione della confisca in caso di inosservanza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato dopo il rinvenimento, durante una perquisizione domiciliare, di una pistola, due caricatori e 183 munizioni, delle quali 13 risultavano non denunciate e sono state sequestrate. Per tale fatto egli era stato deferito all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 697 c.p.; il procedimento penale era stato archiviato per la tenuità del fatto. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del giudizio di inaffidabilità, sostenendo di avere spontaneamente segnalato le cartucce in esubero, l'assenza di contestazioni da parte della Guardia di Finanza, la particolare tenuità della condotta e l'omessa valutazione della sua personalità, delle modalità di custodia e degli sviluppi del procedimento penale. Ha dedotto violazione dei principi giurisprudenziali, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta, violazione della proporzionalità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L'Amministrazione ha sostenuto che la mancata denuncia delle munizioni, anche se il procedimento penale si era concluso con l'archiviazione per tenuità del fatto, conservava autonoma rilevanza ai fini della valutazione amministrativa di affidabilità, trattandosi di munizioni custodite in un caricatore coperto da documenti e non denunciate dal 2016.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il divieto prefettizio. La detenzione e il porto di armi non costituiscono diritti soggettivi assoluti, ma eccezioni al generale divieto, subordinate alla completa e totale affidabilità dell'interessato. L'Amministrazione può fondare il giudizio prognostico anche su elementi privi di rilievo penale o estranei a un diretto abuso delle armi, senza necessità di accertare una pericolosità sociale dell'interessato. Nel caso concreto, la detenzione di 13 cartucce non denunciate e il conseguente deferimento per detenzione abusiva di munizioni erano idonei a erodere il requisito della totale affidabilità e a giustificare una prognosi sfavorevole sul possibile abuso futuro. La natura precauzionale e preventiva della misura non richiede un pregresso abuso accertato, essendo sufficiente anche una minima erosione dell'affidabilità. L'archiviazione penale per tenuità del fatto non vincola la valutazione amministrativa, che ha oggetto diverso e autonomo. La mancata denuncia non è stata considerata un mero inadempimento burocratico, ma una violazione delle esigenze di controllo, tracciabilità delle munizioni e individuazione delle responsabilità in caso di uso abusivo. Il TAR ha escluso illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e carenza motivazionale, rilevando che il fatto storico era incontestato e adeguatamente valorizzato nel provvedimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 697 c.p.
La contestata detenzione abusiva di munizioni costituisce il fatto storico rilevante per la valutazione amministrativa dell'affidabilità, pur non essendo necessario che conduca a una condanna penale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- La detenzione e il porto di armi non costituiscono posizioni di diritto soggettivo assoluto, ma eccezioni al generale divieto, subordinate alla piena affidabilità dell'interessato e alla completa sicurezza circa il buon uso delle armi.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ha natura precauzionale e preventiva; per la sua adozione non è necessario un precedente abuso delle armi né un accertamento di pericolosità sociale, essendo sufficiente una ragionevole prognosi di possibile abuso fondata anche su elementi non penalmente rilevanti.
- La mancata denuncia di munizioni non integra un mero inadempimento formale, ma incide sulle esigenze di controllo, tracciabilità e individuazione delle responsabilità connesse alla detenzione di armi e può, di per sé, giustificare una valutazione di non affidabilità.
- L'archiviazione del procedimento penale per la tenuità del fatto non vincola l'autonoma valutazione amministrativa sull'affidabilità del detentore di armi, poiché la misura prefettizia persegue finalità preventive diverse da quelle della responsabilità penale.
- Ai fini del divieto di detenzione di armi è sufficiente anche una minima erosione del requisito della totale affidabilità, purché il fatto valorizzato dall'Amministrazione sia accertato, pertinente e adeguatamente motivato.
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