Sentenza del 07/12/2022 n. 36028 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della tassazione ICI relativa agli anni 2006-2010 per un'area edificabile e più unità immobiliari (tra cui un collegio universitario gestito da ADISU). Il Comune contestava, tra l'altro, la violazione delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 504/1992 (art. 7 lett. a) e i)) e la mancata applicazione/riconoscimento di riduzioni (art. 8), nonché profili di vizio di motivazione e contestazione sul momento di acquisizione dell'area.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso del Comune (ossia non ha ritenuto fondate le censure sulla motivazione degli avvisi e sull'interpretazione formale delle esenzioni con riguardo all'area edificabile), ma ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Regione Puglia (relativo all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i)). Ne è conseguito l'annullamento parziale della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale di Puglia in diversa composizione per accertamenti concreti e valutazione dell'effettiva natura economica/ non economica dell'attività svolta nel collegio universitario (con onere probatorio della contribuente). Confermata la possibilità di riconoscere l'esenzione per aree edificabili destinate in modo certo e univoco a finalità istituzionali ove sottoposte ai passaggi burocratici/materiali necessari per l'edificazione; rigettate anche le censure sulla mancata motivazione degli accertamenti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992
art. 2, comma 1; art. 5, comma 6; art. 7, comma 1 lett. a) e i); art. 8 (riduzione del 50%)
Art. 7 lett. a): esenzione riconosciuta se l'immobile è utilizzato direttamente ed immediatamente dall'ente possessore per compiti istituzionali; si estende anche alle aree edificabili quando la destinazione ad uso istituzionale sia certa e soggetta ai necessari passaggi material/burocratici. Art. 7 lett. i): esenzione richiede utilizzo diretto ed esclusivo e destinazione non produttiva di reddito; per attività ricettive occorre che i corrispettivi siano simbolici o gratuiti. Art. 8: riduzione del 50% richiede domanda e prova dei lavori/condizioni.
D.P.R. n. 554 del 1999
Norma citata come riferimento alla certificazione di ultimazione dei lavori (nessun effetto modificativo della valutazione: l'indagine sulla ultimazione/ utilizzazione rileva ai fini dell'esenzione quando pertinente).
D.P.R. n. 207 del 2010
Analoga indicazione normativa sulla certificazione di fine lavori; il giudice deve valutare l'effettiva utilizzazione rispetto ai requisiti normativi dell'esenzione.
L. n. 212 del 2000
Riferita in tema di oneri motivazionali degli atti tributari (statuto del contribuente): l'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere an e quantum, ma non è tenuto ad esporre tutte le ragioni giuridiche negative sulle esenzioni potenzialmente applicabili.
L. n. 296 del 2006
Richiamata nel quadro delle censure sulla motivazione e sulla corretta esposizione delle ragioni dell'ente impositore; non cambia il principio che l'onere probatorio delle esenzioni grava sul contribuente.
L.R. Puglia 27 giugno 2007, n. 18
Norme regionali richiamate per qualificare l'ADISU come ente strumentale e l'oggetto/destinazione d'uso degli immobili; la Corte ha però ricordato che l'appartenenza statutaria dell'ente non esclude l'indagine sull'effettiva natura economica dell'attività svolta.
D.M. n. 200 del 2012
art. 4, comma 4: corrispettivi simbolici = non superiori alla metà dei corrispettivi medi per analoghe attività
Fornisce criteri per qualificare le modalità "non commerciali" ai fini dell'art. 7 lett. i): per le attività ricettive il corrispettivo simbolico o gratuito è requisito per l'esenzione; il criterio della metà del prezzo medio è limite per escludere l'esenzione.
Decisione Commissione UE 19 dicembre 2012
Richiamata per la valutazione degli aiuti di Stato: la qualificazione dell'attività come economica o meno è rilevante per la compatibilità dell'esenzione con il mercato interno; ha influito sulla lettura restrittiva dell'esenzione ICI rispetto all'IMU.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum); non è obbligatorio che l'ente motivi esaurientemente il disconoscimento di tutte le potenziali esenzioni.
- L'esenzione di cui all'art. 7 lett. a) D.Lgs. 504/1992 richiede l'utilizzo diretto da parte dell'ente possessore ma può estendersi alle aree edificabili che siano destinate in modo univoco e certo a finalità istituzionali e siano assoggettate ai passaggi burocratici/materiali necessari per l'edificazione.
- L'esenzione di cui all'art. 7 lett. i) richiede sia un requisito oggettivo (attività esclusiva non produttiva di reddito svolta nell'immobile) sia un requisito soggettivo (ente non commerciale): per attività ricettive occorre che i corrispettivi siano simbolici o gratuiti; la prova concreta delle rette/canoni spetta al contribuente.
- Se l'immobile è affidato o utilizzato da un ente strumentale (es. ADISU) occorre valutare se l'ente agisca con autonomia e svolga attività in termini economici: la mera titolarità pubblica non garantisce automaticamente l'esenzione.
- Il principio di non contestazione nel processo tributario non sostituisce l'accertamento di diritto: la mancata replica dell'amministrazione non equivale automaticamente ad ammissione delle deduzioni del contribuente.
- Per ottenere agevolazioni o riduzioni (art. 8) è necessario rispettare le procedure e i termini previsti e provarne i presupposti (es. ultimazione lavori, domanda formale); l'omissione procedurale può precludere il beneficio.
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