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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36572/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Tre soggetti sottoposti a esecuzione immobiliare hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale che, nella fase sommaria di un’opposizione agli atti esecutivi proposta dagli esecutati, aveva dichiarato l’opposizione inammissibile e li aveva condannati alle spese, fissando il termine per il giudizio di merito. Il ricorso era articolato in sei motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Prima della camera di consiglio i ricorrenti hanno poi depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale, con richiesta di compensazione delle spese. Hanno aderito alla rinuncia alcuni controricorrenti; un altro controricorrente non ha preso posizione sulla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha escluso la condanna al contributo unificato დამატivo, precisando che l’estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità. Ha inoltre regolato le spese: nessuna statuizione nei rapporti con i controricorrenti che avevano accettato la rinuncia; condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che non aveva aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    novellato art. 380-bis cod. proc. civ.

    È richiamato per la proposta di definizione agevolata del ricorso, formulata sul rilievo dell’inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Disciplina il deposito dell’ordinanza dopo la camera di consiglio riservata.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalle parti costituite nei limiti rilevanti, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.

    Esclude la pronuncia sulle spese nei rapporti tra le parti che hanno aderito alla rinuncia; consente la regolazione delle spese verso la parte che non vi ha aderito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica l’ulteriore importo del contributo unificato quando il processo si estingue per rinuncia, non trattandosi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalle parti costituite che vi abbiano interesse, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non integra quindi il presupposto per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In caso di rinuncia al ricorso, le spese possono non essere liquidate tra le parti che hanno accettato la rinuncia, mentre restano regolabili nei confronti della parte costituita che non abbia aderito all’atto estintivo.
  • Quando più ricorrenti propongono un’impugnazione con identica posizione processuale, la condanna alle spese può essere pronunciata in solido nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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