Cassazione Civile, Ordinanza n. 20601/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da uno sfratto per finita locazione intimato dalla proprietaria dell'immobile, divenuta piena proprietaria per consolidazione a seguito dell'estinzione dell'usufrutto già in capo al padre, nei confronti del conduttore di un immobile ad uso abitativo stipulato dall'usufruttuario. Il conduttore si opponeva e proponeva domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone risultante dal contratto registrato. Il Tribunale accoglieva la risoluzione per finita locazione e accoglieva solo parzialmente la riconvenzionale; la Corte d'appello aumentava l'importo riconosciuto a favore del conduttore e regolava le spese, ritenendo tra l'altro: non improcedibile l'appello benché notificato senza il decreto di fissazione dell'udienza; provata, anche per presunzioni, parte dei pagamenti in eccedenza; non ripetibili le somme versate per l'occupazione dell'immobile dopo la scadenza del contratto. La locatrice ricorreva per cassazione con sei motivi, lamentando: improcedibilità dell'appello per mancata notifica del decreto presidenziale; mancata/rifiutata rimessione in termini della controparte per proporre appello incidentale; difetto di legittimazione della controparte ad agire quale erede e non quale avente causa del locatore originario; carenza di motivazione e illogicità della prova presuntiva sui pagamenti; insussistenza dei presupposti della presunzione sui mesi di novembre e dicembre 2011; conseguente erroneità della regolazione delle spese. La parte vittoriosa in appello resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, chiedendo: il riconoscimento per presunzione anche del periodo giugno 2012-gennaio 2013; l'estensione della ripetizione alle somme versate dopo la scadenza del contratto, richiamando l'art. 1591 c.c.; e la riforma della regolazione delle spese per omessa pronuncia. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, affermando che la notifica del solo ricorso in appello, pur priva del decreto di fissazione dell'udienza, sana con la costituzione dell'appellato il vizio della vocatio in ius; ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la parte appellata, avendo dedotto tempestivamente la richiesta di rimessione in termini, avesse diritto a essere rimessa in termini per proporre appello incidentale, poiché la mancata indicazione dell'udienza le aveva impedito senza sua colpa di rispettare il termine per l'impugnazione incidentale nel rito del lavoro, applicabile alle locazioni. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per la sola trattazione della rimessione in termini e dell'appello incidentale; restano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale ma ha accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Il rinvio è disposto perché il giudice di merito rimetta in termini la parte appellata per la proposizione dell'appello incidentale, con conseguente regressione del processo alla prima udienza del giudizio di appello e caducazione della decisione impugnata nei limiti indicati. Sono stati dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. La Corte ha inoltre enunciato due principi di diritto: la notificazione del solo ricorso in appello, senza decreto di fissazione dell'udienza, è sanata dalla costituzione dell'appellato quanto al vizio della vocatio in ius; tuttavia, se tale vizio ha impedito all'appellato di proporre tempestivamente appello incidentale, questi ha diritto alla rimessione in termini.
Norme richiamate
art. 435 c.p.c.
Nel rito del lavoro, applicabile alle controversie locatizie, il ricorso in appello deve essere notificato con il decreto di fissazione dell'udienza; la mancanza del decreto integra un vizio della vocatio in ius, non necessariamente l'inesistenza dell'impugnazione, se il ricorso è stato notificato.
art. 436 c.p.c.
L'appello incidentale nel rito del lavoro deve essere proposto a pena di decadenza con la memoria di costituzione; la tempestività va valutata rispetto all'udienza fissata con decreto, non a quella eventualmente differita.
art. 447 bis c.p.c.
Le regole del rito del lavoro richiamate in materia di appello si applicano alle controversie in materia di locazione.
art. 164 c.p.c.
I vizi della vocatio in ius sono sanati con effetto ex tunc dalla costituzione della parte convenuta/appellata; il principio opera anche in appello per effetto del rinvio dell'art. 359 c.p.c.
art. 359 c.p.c.
Rende applicabile in appello la disciplina della nullità della citazione e della sanatoria prevista dall'art. 164 c.p.c.
art. 153, comma 2, c.p.c.
La rimessione in termini richiede che la parte dimostri tempestivamente di essersi attivata non appena emersa la decadenza non imputabile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
L'istanza tempestiva di rimessione in termini deve essere specificamente indicata nel ricorso per cassazione per consentire il controllo della Corte.
art. 336, comma 1, c.p.c.
L'accoglimento del motivo relativo alla rimessione in termini comporta la caducazione della sentenza impugnata nei limiti connessi alla rinnovazione del giudizio di appello.
art. 1591 c.c.
È richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la debenza del corrispettivo convenuto anche dopo la scadenza del contratto; la Corte non decide sul punto perché il motivo resta assorbito.
art. 2727 c.c.
Richiamato con l'art. 2729 c.c. per la prova presuntiva dei pagamenti in eccedenza; la Corte non si pronuncia nel merito per effetto dell'assorbimento.
art. 2729 c.c.
Richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza della prova presuntiva; i relativi motivi restano assorbiti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione delle prove; il motivo non è esaminato per assorbimento.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di libero convincimento del giudice; il motivo non è esaminato per assorbimento.
art. 13 L. n. 431 del 1998
Richiamato dalle parti in relazione alla nullità dei patti sul canone e alla ripetizione delle somme versate in eccedenza; la Corte non decide nel merito per assorbimento.
art. 752 c.c.
Richiamato per contestare la pretesa responsabilità dell'attrice quale erede; il motivo resta assorbito.
art. 999 c.c.
Richiamato per qualificare il subentro dell'attrice nella posizione di locatrice a seguito dell'estinzione dell'usufrutto; il relativo motivo resta assorbito.
art. 1602 c.c.
Richiamato per sostenere il subentro nella locazione dell'avente causa del locatore; il motivo resta assorbito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova della qualità ereditaria e dei pagamenti; il motivo resta assorbito.
art. 2907 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla tutela giurisdizionale; il motivo resta assorbito.
art. 99 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente principale; il motivo resta assorbito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente principale; il motivo resta assorbito.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente principale; il motivo resta assorbito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sulle spese; il motivo resta assorbito.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite; il motivo resta assorbito.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante; il motivo resta assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie in materia di locazione, la notificazione del solo ricorso in appello, senza il decreto di fissazione dell'udienza, integra un vizio della vocatio in ius sanabile dalla costituzione dell'appellato, e non determina di per sé l'improcedibilità dell'impugnazione.
- Se l'omessa indicazione della data di udienza impedisce alla parte appellata di proporre tempestivamente appello incidentale senza sua colpa, il giudice deve rimetterla in termini, purché l'istanza sia formulata tempestivamente al primo emergere della decadenza.
- La tempestività dell'appello incidentale nel rito del lavoro va misurata con riferimento all'udienza fissata dal decreto di cui all'art. 435 c.p.c., non all'udienza eventualmente rinviata in seguito nel corso del processo.
- Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso riguarda un vizio processuale che impone la regressione del giudizio di appello, restano assorbite le censure che investono il merito della controversia e la regolazione delle spese.
- La prova presuntiva richiede, in linea generale, elementi dotati di gravità, precisione e concordanza; tuttavia la Corte, nel caso concreto, non ha esaminato nel merito i motivi che contestavano l'uso delle presunzioni per effetto dell'assorbimento.
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