Sentenza n. 10628/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento datato 28.07.2025, contrassegnato da n. prot. 0036795, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rigettava la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso Infanzia - AA00 – Insegnamento Scuola dell’Infanzia Primaria - EE00 – Insegnamento Scuola Primaria; - delle informazioni che sarebbero state fornite in appositi atti dalle Autorità Elvetiche (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE.), le quali venivano richiamate nel precitato provvedimento impugnato, ma mai venivano ostese alla parte ricorrente, e nemmeno ritrascritte in stralcio nel provvedimento principalmente avversato; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate; - nonché per la condanna del Ministero resistente a riesaminare l'istanza del ricorrente secondo i princìpi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, procedendo ad una valutazione sostanziale e comparativa delle competenze acquisite; - in subordine, predisporre adeguate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE e delle relative norme del D.Lgs. n. 206/2007 per colmare eventuali lacune formative riscontrate per le suddette classi di concorso per le quali interveniva tout court il diniego; - in ogni caso, accertare e dichiarare i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento di tutti i detti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso AA00 e EE00
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, di un titolo conseguito presso un istituto privato svizzero. Il Ministero ha respinto l'istanza ritenendo che l'istituto non figurasse tra le università accreditate dalle autorità svizzere, non fosse autorizzato a rilasciare titoli abilitanti all'insegnamento e non facesse parte del sistema universitario e formativo elvetico. La ricorrente ha dedotto, tra gli altri, la violazione del contraddittorio procedimentale, degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007 e dell'art. 10-bis l. 241/1990; il mancato soccorso istruttorio; il travisamento del diritto svizzero; la violazione della Convenzione di Lisbona, dell'Accordo tra Unione europea e Svizzera sulla libera circolazione delle persone, della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria; il difetto di istruttoria e di motivazione; la mancata valutazione sostanziale e comparativa del percorso formativo; la mancata predisposizione di misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE; la violazione delle libertà di circolazione e stabilimento, del principio di proporzionalità, della fiducia reciproca e del divieto di discriminazione; nonché il danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990 e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego perché, ai fini del riconoscimento di un titolo estero, non è sufficiente che l'istituto sia autorizzato a operare nello Stato d'origine o appartenga al suo spazio formativo: occorre che sia riconosciuto o accreditato e faccia parte del sistema ufficiale di istruzione superiore di tale Stato. La Convenzione di Lisbona richiede infatti che l'istituto sia riconosciuto dall'autorità competente come appartenente al sistema di insegnamento superiore; analogamente, il Manuale EAR impone di verificare lo status dell'istituzione e il completamento delle procedure nazionali di riconoscimento o accreditamento. Poiché l'istituto svizzero non risultava riconosciuto né accreditato e non era autorizzato a rilasciare qualifiche professionali di docente, il titolo non poteva essere qualificato come titolo di formazione o attestato di competenza ai sensi degli artt. 3 e 11 della direttiva 2005/36/CE. Il Ministero non era quindi tenuto a procedere alla comparazione sostanziale del percorso formativo né a predisporre misure compensative. Il Collegio ha distinto la possibilità, secondo il diritto svizzero, per istituti non accreditati di operare e rilasciare attestati, dalla diversa questione della loro idoneità a produrre effetti di riconoscimento in Italia. Ha inoltre ritenuto non applicabili i principi dell'Adunanza plenaria invocati dalla ricorrente, riferiti a fattispecie diverse e comunque concernenti titoli ufficialmente riconosciuti dallo Stato d'origine. Le libertà di circolazione e stabilimento non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato d'origine; in assenza di riconoscimento ufficiale e di garanzie statali sulla qualità della formazione, non può essere invocata neppure la fiducia reciproca. Le censure procedimentali relative all'omessa comunicazione dei motivi ostativi sono state ritenute non invalidanti ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il provvedimento era vincolato e l'apporto della ricorrente non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le domande risarcitorie e quella relativa al danno da ritardo sono state respinte unitamente al ricorso. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la minima attività difensiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici dell'11 aprile 1997
Sono “Istituti di insegnamento superiore” quelli “che offrano insegnamento superiore” e siano riconosciuti “dall'autorità competente di una Parte come appartenente al suo SISTEMA di insegnamento superiore”.
Per il riconoscimento del titolo estero occorre che l'istituto non sia soltanto autorizzato a operare, ma sia riconosciuto o accreditato e inserito nel sistema ufficiale di istruzione superiore dello Stato d'origine.
l. 148/2002
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona; la Convenzione non si applica ai titoli rilasciati da istituti privi di riconoscimento o accreditamento nel sistema nazionale d'origine.
direttiva 2005/36/CE, artt. 3, 11 e 12
Le nozioni di titolo di formazione, attestato di competenza e titoli assimilati presuppongono il rilascio da parte di un'autorità competente dello Stato d'origine o la riconducibilità a un titolo ufficialmente riconosciuto secondo la direttiva.
d.lgs. 206/2007
Il sistema nazionale di riconoscimento delle qualifiche professionali non impone la valutazione di titoli privi di riconoscimento ufficiale nello Stato d'origine.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Le misure compensative presuppongono che il titolo rientri previamente nell'ambito del sistema europeo di riconoscimento; non sono dovute per titoli rilasciati da istituti non riconosciuti nello Stato d'origine.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullabilità quando il provvedimento è vincolato e l'apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto modificarne l'esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Le violazioni procedimentali relative a un provvedimento vincolato sono non invalidanti se risulta evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda di danno da ritardo non è accolta in assenza di illegittimità dell'azione amministrativa e di un ritardo risarcibile accertato.
art. 9 dell'Accordo tra UE e Svizzera sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999
Le disposizioni sulla libera circolazione non impongono il riconoscimento in Italia di titoli privi di riconoscimento ufficiale nello Stato svizzero d'origine.
art. 1, comma 3, dell'Accordo tra Svizzera e Italia del 7 dicembre 2000
Sono ammessi al riconoscimento esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie indicate dall'Accordo a seguito di corsi regolari ordinari.
Il reciproco riconoscimento riguarda i titoli rilasciati da istituzioni universitarie accreditate e comprese negli allegati all'Accordo.
artt. 45 e 49 TFUE
Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento non obbligano lo Stato ospitante a riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine e non possono attribuirgli un valore superiore a quello posseduto nello Stato d'origine.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione superiore conseguito all'estero, non è sufficiente che l'istituto sia autorizzato a operare nel territorio dello Stato d'origine o appartenga al suo generico spazio formativo; occorre che sia riconosciuto o accreditato dall'autorità competente e inserito nel sistema ufficiale di istruzione superiore di tale Stato.
- Un titolo rilasciato da un istituto non riconosciuto o accreditato nello Stato d'origine, privo di carattere ufficiale e non abilitato a conferire qualifiche professionali, non integra un titolo di formazione o un attestato di competenza ai sensi della direttiva 2005/36/CE; l'amministrazione può pertanto escluderlo dalla procedura di riconoscimento senza procedere alla comparazione sostanziale dei percorsi formativi.
- Le misure compensative previste dall'art. 14 della direttiva 2005/36/CE presuppongono che il titolo rientri preliminarmente nell'ambito applicativo del sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche e non sono dovute per titoli privi di riconoscimento ufficiale nello Stato d'origine.
- Le libertà di circolazione e stabilimento non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo estero un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato d'origine; in mancanza di riconoscimento ufficiale e di garanzie statali sulla qualità della formazione, non può essere invocato il principio di fiducia reciproca.
- L'omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 costituisce vizio non invalidante, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, quando il diniego è vincolato e risulta che la partecipazione procedimentale del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
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