Cassazione Penale, Sentenza n. 5637/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di confisca del denaro sequestrato (€ 4.690,00), con contestazione di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., sostenendo che la somma non costituisse provento dell'attività di spaccio di stupefacenti ma mera disponibilità in occasione del reato di detenzione a fine di cessione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto che, pur essendo errato l'uso dell'art. 240 cod. pen. (confisca come profitto diretto dello spaccio) rispetto al reato accertato di detenzione a fini di spaccio, la confisca è comunque legittima applicando la normativa speciale oggi ricondotta all'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 e all'art. 240-bis cod. pen. (cd. confisca "allargata"): il Tribunale aveva motivato che l'importo sequestrato non era compatibile con la dichiarata attività lavorativa del ricorrente e la provenienza non era giustificata, circostanza che legittima la confisca speciale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); rilevante perché la sentenza di merito è stata pronunciata ai sensi di tale articolo e le misure patrimoniali sono state valutate in tale contesto.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Fatto-reato: la condanna/accertamento riguarda la detenzione di stupefacenti a fine di cessione (cocaina), titolo della fattispecie-sostanza da cui è scaturita la valutazione sulla confisca.
art. 240 cod. pen.
Regola ordinaria sulla confisca del profitto del reato; la Corte ricorda il principio consolidato secondo cui non è applicabile per la mera detenzione a fini di spaccio quando la somma non risulti corrispettivo comprovato dell'attività di cessione.
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240- bis del codice penale
Norma che dispone l'applicazione della disciplina speciale di confisca (ora art. 240-bis cod. pen.) nei casi di condanna o patteggiamento per delitti in materia di stupefacenti; consente la confisca "speciale"/allargata anche quando non si dimostri il nesso diretto tra singola somma e specifiche cessioni, ove sussistano incongruenze nella giustificazione della provenienza.
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la confisca "allargata" richiamata dalla giurisprudenza e dalla normativa sugli stupefacenti: consente la confisca in presenza di indizi che la ricchezza o i beni non siano compatibili con i redditi leciti del reo e risulta sostanzialmente continuativa rispetto alla previgente art. 12-sexies legge 356/1992.
Sezioni Unite sent. n. 20381/2019 e art. 448 comma 2-bis c.p.p. (richiamato)
Le Sezioni Unite hanno ammesso la possibilità di ricorso per cassazione anche nei casi di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) quando si deducono vizi relativi a misure di sicurezza o di natura patrimoniale; ciò ha consentito la valutazione in cassazione della confisca disposta nel caso concreto.
Massime di principio
- La confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. (profitto diretto del reato) richiede la prova che la somma sia il corrispettivo dell'attività di spaccio; per la mera detenzione di stupefacenti senza accertamento giudiziale di precedenti cessioni tale confisca è illegittima.
- Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, può trovare applicazione la disciplina speciale di confisca (art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e art. 240-bis c.p.), che consente l'ablazione di somme quando la loro provenienza non sia giustificata e risulti incompatibile con i redditi del soggetto.
- In ipotesi simili il giudice deve motivare adeguatamente se utilizza l'istituto dell'art. 240-bis: è necessario dimostrare l'incompatibilità tra i beni/somme e i redditi leciti del soggetto, nonché l'assenza di giustificazione della provenienza.
- Il ricorrente che intenda opporsi a una confisca deve documentare con prove e giustificazioni la lecita provenienza delle somme (es. redditi, risparmi, eredità, attività lecite) per impedire l'applicazione della confisca speciale.
- Anche quando la confisca originariamente è motivata richiamando indebitamente l'art. 240 c.p., la Cassazione può comunque valutare la legittimità della misura sulla base della normativa speciale applicabile e confermare la confisca se sussistono i presupposti dell'art. 240-bis.
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