Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35873/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori su un immobile, ritenuti non eseguiti a regola d’arte. Con sentenza del Tribunale di Enna era stato accertato l’inadempimento dell’appaltatore e posto a suo carico un obbligo di facere, connesso alla tutela del committente ai sensi dell’art. 1668 c.c. Successivamente il Comune ha adottato un provvedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio indisponibile, in ragione dell’ordine di demolizione per abusività. I giudici di merito hanno ritenuto che tale sopravvenienza avesse fatto venir meno la legittimazione attiva degli esecutanti e, per riflesso, l’eseguibilità del titolo. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con due motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, perché il collegio avrebbe visto la partecipazione di un giudice ausiliario, ritenuto estraneo all’ufficio giudiziario; 2) violazione degli artt. 38 e 44 L. n. 47/1985 e dell’art. 5 L.A.C., perché la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo al provvedimento comunale di acquisizione senza disapplicarlo come atto illegittimo, e comunque avrebbe errato nel dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione per asserito difetto di legittimazione, nonostante la sopravvenuta acquisizione del bene non potesse incidere sul titolo esecutivo fondato sull’inadempimento contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo superata la censura sulla composizione del collegio per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità di quelle disposizioni ma ha preservato temporaneamente la partecipazione dei giudici ausiliari per evitare l’annullamento delle decisioni già rese e per contenere l’arretrato. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che il provvedimento amministrativo di acquisizione del bene non fa venire meno né la legittimazione attiva del creditore a proseguire l’esecuzione né la legittimazione passiva del debitore ad adempiere all’obbligo di facere risultante dal titolo esecutivo. La Corte ha chiarito che la fattispecie non integra un’obbligazione propter rem, ma un’obbligazione derivante da inadempimento contrattuale, la cui esecuzione non è condizionata alla persistente titolarità del bene in capo al creditore. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al secondo motivo con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per denunciare un vizio di costituzione del giudice; la censura è stata ritenuta superata dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta sulla partecipazione dei giudici ausiliari

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per censurare la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione al provvedimento comunale e alla legittimazione esecutiva

  • artt. 38 e 44 L. n. 47/1985

    richiamati per contestare la rilevanza del provvedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale

  • art. 106 Cost., comma 2

    richiamato nella censura di illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla partecipazione del giudice ausiliario

  • L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72

    disposizioni sulla magistratura onoraria/giudici ausiliari richiamate nella doglianza di illegittimità costituzionale

  • art. 5 L.A.C.

    invocato per sostenere il dovere del giudice civile di disapplicare il provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo

  • art. 1668 c.c.

    indicato dalla Corte come base della tutela contrattuale del committente per l’inadempimento dell’appaltatore e per la richiesta di eliminazione dei vizi

  • art. 2909 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 474 e 475 c.p.c. per affermare la persistente efficacia del titolo esecutivo

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato per ribadire che il titolo esecutivo conserva efficacia nonostante la vicenda traslativa sopravvenuta

  • art. 475 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla persistenza della legittimazione esecutiva del soggetto indicato nel titolo

Massime di principio

  • L’obbligazione di eseguire opere su un immobile, quando deriva da inadempimento contrattuale, non si trasforma in obbligazione propter rem per il solo fatto che il bene venga successivamente acquisito da un ente pubblico o trasferito a terzi.
  • La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo che incida sulla proprietà del bene oggetto dell’esecuzione non fa automaticamente venire meno la legittimazione attiva del creditore né la legittimazione passiva del debitore individuato nel titolo esecutivo.
  • Nell’esecuzione forzata di un facere, il mutamento della titolarità del bene può rilevare solo nei rapporti con il successore, che può intervenire nel processo per tutelare le proprie ragioni, senza travolgere la validità e l’efficacia del titolo già formato.
  • L’errore nel qualificare come propter rem un’obbligazione contrattuale porta a una falsa applicazione dei principi sulla legittimazione esecutiva e può determinare la cassazione della decisione di merito.
  • Il vizio relativo alla partecipazione del giudice ausiliario va valutato alla luce della disciplina costituzionale sopravvenuta: la partecipazione di tali giudici, nel periodo di tollerabilità fissato dalla Corte costituzionale, non comporta di per sé nullità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.