Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32487/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha richiesto una maggiore imposta di registro in relazione al decreto del tribunale che aveva omologato un concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore. Secondo l’Ufficio, l’atto omologato andava tassato in misura proporzionale perché conteneva, da un lato, il trasferimento dell’attivo fallimentare all’assuntore e, dall’altro, l’accollo dei debiti della procedura; per effetto dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, andava considerata la disposizione fiscalmente più onerosa. La società in fallimento aveva invece contestato l’avviso sostenendo che l’imposta fosse dovuta, al più, in misura fissa sul decreto di omologa e che non fosse corretta la pretesa fondata sull’accollo. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, rilevando tra l’altro che non erano stati indicati nell’avviso i beni trasferiti e che il concordato con assuntore non giustificava la tassazione dell’accollo; aveva anche evocato il principio di alternatività IVA-registro. In cassazione l’Agenzia ha articolato cinque motivi: vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello; violazione della tariffa dell’imposta di registro e della disciplina del concordato fallimentare; violazione delle norme sulla solidarietà per il pagamento dell’imposta; violazione del principio di alternatività IVA-registro; violazione delle norme sull’avviso di liquidazione e sul contenuto motivazionale, sostenendo che non fosse necessario trascrivere i beni/diritti trasferiti e che l’avviso fosse sufficientemente specifico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la censura sulla motivazione apparente, perché la ratio della decisione di merito era comunque chiara: l’accollo dei debiti, nel concordato fallimentare con assuntore, non è autonomamente tassabile e non entra nella base imponibile dell’imposta di registro. Ha poi confermato il principio secondo cui il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore va tassato in misura proporzionale solo sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre il contestuale accollo dei debiti resta escluso dall’imposizione ai sensi dell’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite o comunque non decisive; in particolare, la doglianza sull’onere motivazionale dell’avviso non ha inciso sull’esito, perché il punto centrale non era l’allegazione dell’atto ma la corretta individuazione della base imponibile. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia; è stata altresì esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono state utilizzate come norme di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio di motivazione/apparenza della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per censurare l’apparenza o mancanza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria d’appello.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per sostenere l’obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di contenuto dell’appello nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla struttura dell’appello.

  • art. 8, lett. a), Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte ribadisce che il decreto di omologa del concordato fallimentare con assuntore è tassato in misura proporzionale sul valore dei beni e diritti trasferiti.

  • art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dall’Ufficio per sostenere l’assoggettamento a imposta proporzionale degli atti giudiziari con effetti traslativi o costitutivi.

  • art. 9 Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dall’Ufficio nel tentativo di ricondurre l’atto alla tassazione proporzionale.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Invocato dall’Agenzia per tassare solo la disposizione fiscalmente più onerosa in presenza di più disposizioni collegate necessariamente tra loro.

  • art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte afferma che gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni non sono soggetti ad imposta.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dall’Ufficio sul principio di alternatività IVA-registro.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato per sostenere che l’avviso di liquidazione deve indicare l’atto e la somma dovuta, non necessariamente il dettaglio dei beni trasferiti.

  • art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dall’Ufficio per la solidarietà tra le parti del medesimo atto ai fini dell’imposta di registro.

  • art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ritenuto decisivo: l’accollo dei debiti, se collegato e contestuale ad altre disposizioni, non costituisce base imponibile autonoma.

  • art. 124 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato in relazione al concordato fallimentare con assuntore e alla disciplina delle operazioni straordinarie nella procedura fallimentare.

  • art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per la tesi dell’assoggettabilità o meno all’IVA delle operazioni coinvolte.

  • art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente sul perimetro delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per contestare l’asserita carenza di motivazione dell’avviso di liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne esclude l’applicazione per la parte soccombente costituita da amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore, ai fini dell’imposta di registro il decreto di omologa va tassato in misura proporzionale solo con riferimento al valore dei beni e dei diritti fallimentari effettivamente trasferiti all’assuntore.
  • L’accollo dei debiti della procedura, quando è collegato e contestuale al trasferimento dell’attivo, non costituisce una disposizione autonomamente imponibile ai fini dell’imposta di registro e non entra nella base imponibile.
  • Quando un atto o provvedimento contiene più disposizioni necessariamente collegate, la tassazione segue la disciplina della disposizione fiscalmente rilevante; tuttavia, tale criterio non può essere usato per trasformare l’accollo accessorio in autonoma base imponibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è inidonea se la ratio decidendi della sentenza di merito risulta comunque intelligibile e sorretta da una specifica questione giuridica decisiva.
  • In tema di avviso di liquidazione dell’imposta di registro su atti giudiziari, l’adeguatezza motivazionale va valutata in relazione alla pretesa fiscale effettivamente azionata; se la controversia riguarda la corretta base imponibile, non è decisivo il solo profilo formale dell’allegazione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.