Sentenza n. 1144/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 631/2025 pubblicata il 23.10.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1247/2025, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Ancona.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 631/2025, pubblicata il 23 ottobre 2025 e passata in giudicato, nella parte in cui condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, quali difensori antistatari della parte vittoriosa nel giudizio civile, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, n. 631/2025, che aveva condannato il Ministero a rifondere loro le spese legali. Hanno dedotto che la decisione era passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata in forma esecutiva e che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva pagato. Hanno chiesto l’esecuzione del capo sulle spese, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza opporre specifiche ragioni contrarie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza al giudicato, riconoscendo che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per la condanna alle spese di lite liquidate direttamente al difensore antistatario, poiché tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il primo ad agire per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il capo sulle spese entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e completare l’incarico nei successivi 120 giorni. Ha respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario e sproporzionata una penalità in ragione dell’esiguità del debito. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso deciso, una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del Commissario ad acta. ed essendo escluso l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
La penalità di mora può essere negata quando sussistano ragioni ostative o quando, avuto riguardo all’esiguità del debito, risulti manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva; la nomina del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente ad accelerare il pagamento.
Massime di principio
- Il difensore che abbia ottenuto la liquidazione delle spese di lite in proprio favore quale procuratore antistatario è legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della relativa condanna, poiché la statuizione instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente.
- Il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, considerate le circostanze concrete e in particolare l’esiguità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; la nomina del commissario ad acta può essere considerata misura acceleratoria sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2698/2026 - Catania, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2702/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5777/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5788/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4590/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4601/2026 - Milano, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →