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Parere

Parere n. 1588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Maria Grazia Sartor, Carla Antonia Arioli, Elisabetta Arioli, contro Comune di Laveno-Mombello, Provincia di Varese, per l’annullamento : - provvedimento prot. 8265/Urb del 7.06.2021 di diniego di istanza di permesso di costruire e la premessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento prot. 6758 del 10.5.2021; - nota prot. 12033/Urb del 12.8.2021; - provvedimento prot. 13054[Urb del 6.9.2021 con cui il Comune ha respinto nuova istanza di permesso di costruire; - D.C.C. n. 8 del 15.6.2020; - D.C.C. n. 3 del 25.1.2021; - D.G.C. n. 107 del 15.12.2016; - Documento di Piano di cui al PGT approvato con D.C.C. n. 32 del 22.7.2013; - D.C.C. n. 36 del 2.8.2018; - D.C.C. nn. 32 e 33 del 22.6.2021

Giustizia amministrativa202400641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei dinieghi di permesso di costruire, degli atti comunali relativi alla variante al PGT e delle deliberazioni concernenti la rigenerazione urbana e le premialità edilizie.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i dinieghi comunali relativi a due istanze di permesso di costruire aventi ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato dismesso in altro sito, con realizzazione di nuova viabilità privata. Sono stati inoltre contestati la variante puntuale al PGT, il Documento di Piano, le deliberazioni comunali sulle premialità edilizie e quelle adottate ai sensi dell’art. 40-bis della legge regionale lombarda n. 12/2005. Le censure hanno riguardato: la mancata sottoposizione della variante a verifica di assoggettabilità a VAS; l’applicazione della disciplina urbanistica vigente in salvaguardia; la violazione dell’art. 48 del Piano delle Regole; il difetto di motivazione e di istruttoria dei dinieghi; la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire; l’applicabilità dell’art. 40-bis della l.r. n. 12/2005 nelle versioni del 2019 e del 2021; la legittimità dell’esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico dagli incentivi alla rigenerazione urbana; nonché la validità della variante in rapporto alla proroga del Documento di Piano.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame analitico delle ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità e rilevando soltanto la tardività di alcune censure. La contestazione relativa alla variante puntuale al PGT e quella concernente la proroga e l’efficacia del Documento di Piano sono state dichiarate irricevibili per tardività. La censura sull’applicazione dell’art. 47 del Piano delle Regole è stata ritenuta in parte inammissibile, per carenza di utilità concreta, e in parte infondata: al momento della domanda di permesso di costruire era già stata adottata la variante e operavano le misure di salvaguardia, che imponevano l’applicazione della disciplina della variante adottata, non più contenente la precedente disciplina delle premialità. Il rilievo sul difetto di motivazione è stato ritenuto privo di utilità, poiché il diniego era plurimotivato e sorretto dalle ulteriori ragioni poste a fondamento dell’atto. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 40-bis della l.r. n. 12/2005 nella versione del 2019, sia perché tale disciplina è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202 del 2021, sia perché il meccanismo normativo subordinava l’iniziativa privata al decorso dei termini assegnati ai comuni per l’individuazione degli immobili dismessi. Il silenzio-assenso non si era formato: erano pendenti le misure di salvaguardia e, comunque, il termine di 45 giorni sarebbe scaduto il 15 maggio 2021, mentre il preavviso di diniego era stato adottato il 10 maggio 2021. Quanto al secondo diniego, il Collegio ha ritenuto legittime le deliberazioni comunali nn. 32 e 33 del 2021, che escludevano dagli incentivi le aree puntualmente sottoposte a vincolo paesaggistico, e ha ritenuto irrilevante la preesistente autorizzazione paesaggistica ai fini della conformità urbanistico-edilizia. Il ricorso è stato quindi respinto.

Osservazioni

Variante puntuale al PGT e verifica di assoggettabilità a VAS

La censura è stata dichiarata irricevibile perché diretta contro la variante puntuale adottata con D.C.C. n. 3 del 25 gennaio 2021 e proposta oltre il termine di impugnazione.

Applicazione dell’art. 48 del Piano delle Regole e misure di salvaguardia

La doglianza è stata ritenuta in parte inammissibile per difetto di utilità concreta e in parte infondata. Alla data della domanda di permesso di costruire la variante era già stata adottata e operavano le misure di salvaguardia previste dall’art. 13, comma 12, della l.r. n. 12/2005; il Comune doveva quindi applicare la disciplina della variante adottata, che non conteneva più la precedente disciplina delle premialità.

Motivazione e istruttoria del diniego

La censura non è stata esaminata nel merito in quanto il diniego era plurimotivato e risultava comunque sorretto dalle altre ragioni ritenute legittime dal Collegio.

Art. 40-bis l.r. n. 12/2005 nella versione del 2019

La censura è stata respinta. La disciplina invocata è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202 del 2021 e non può quindi costituire parametro di legittimità del diniego del 7 giugno 2021. Inoltre, il regime normativo subordinava l’iniziativa privata al decorso dei termini assegnati ai comuni per l’individuazione degli immobili dismessi.

Silenzio-assenso sul permesso di costruire

La censura è stata ritenuta infondata. Le misure di salvaguardia impedivano il perfezionamento del procedimento per silentium e, in ogni caso, il termine di 45 giorni sarebbe scaduto il 15 maggio 2021, mentre il preavviso di diniego era stato adottato il 10 maggio 2021.

Art. 40-bis l.r. n. 12/2005 nella versione del 2021

Le deliberazioni comunali nn. 32 e 33 del 22 giugno 2021 sono state ritenute legittimamente preservate dalla disciplina sopravvenuta e idonee a individuare le aree escluse dagli incentivi alla rigenerazione urbana. L’esclusione delle aree puntualmente sottoposte a vincolo paesaggistico non integra un’esclusione generalizzata vietata dalla legge.

Autorizzazione paesaggistica e conformità urbanistica

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non incide sulla legittimità del diniego edilizio e urbanistico, poiché i due titoli perseguono finalità differenti e l’autorizzazione paesaggistica non sostituisce la verifica di conformità urbanistica.

Proroga ed efficacia del Documento di Piano

La censura è stata dichiarata tardiva, al pari della contestazione della variante puntuale, senza esame nel merito.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 12, l.r. Lombardia n. 12/2005

    Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di segnalazione certificata di inizio attività o di comunicazione di inizio lavori asseverata, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.

    Le misure di salvaguardia impongono di valutare la domanda edilizia alla luce della variante adottata, anche se non ancora approvata e pubblicata.

  • art. 38, comma 10, l.r. Lombardia n. 12/2005

    Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso.

    Il silenzio-assenso non si perfeziona quando il procedimento è condizionato dalla pendenza delle misure di salvaguardia; nel caso concreto, comunque, il preavviso di diniego è intervenuto prima della scadenza del termine.

  • art. 40-bis l.r. Lombardia n. 12/2005, versione introdotta dalla l.r. n. 18/2019

    I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano ... gli immobili ... dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità ...

    La disciplina della rigenerazione urbana presupponeva l’individuazione comunale degli immobili dismessi, salvo le ipotesi e i termini previsti dalla stessa disposizione; tale versione normativa è stata successivamente dichiarata incostituzionale.

  • art. 40-bis, comma 11-quater, l.r. Lombardia n. 12/2005

    I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale ... hanno già adottato la deliberazione consiliare ... possono aggiornare tale deliberazione entro il 31 dicembre 2021.

    La disposizione fa salve le deliberazioni consiliari già adottate dai comuni e consente il loro aggiornamento entro il termine previsto.

  • art. 40-bis, comma 1, l.r. Lombardia n. 12/2005, versione del 2021

    I comuni ... possono individuare ... gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni ... in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica ... Non è comunque consentita l'esclusione generalizzata delle parti di territorio ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato.

    Il divieto di esclusione generalizzata riguarda il tessuto urbano consolidato o urbanizzato e non impedisce l’esclusione di aree puntualmente vincolate paesaggisticamente, se adeguatamente motivata.

  • art. 40-bis, comma 11-quinquies, l.r. Lombardia n. 12/2005

    La disposizione, invocata dalle ricorrenti a tutela del loro affidamento, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale e non può essere applicata.

  • art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico gravante sull’area non esclude la distinta verifica di conformità urbanistica dell’intervento.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è richiamata in relazione alla richiesta di attestazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire, senza che il Collegio ne riconosca l’applicazione favorevole alle ricorrenti.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    È richiamato dalle ricorrenti in relazione alla formazione del provvedimento per silentium e agli obblighi procedimentali, ma la relativa censura è stata respinta.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 202 del 28 ottobre 2021

    La declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 40-bis invocate dalle ricorrenti impedisce di utilizzarle come parametro per sostenere la legittimità della pretesa edilizia.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Fonte del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e del parere vincolante del Consiglio di Stato; il testo non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di PGT, le domande edilizie devono essere valutate anche alla luce delle misure di salvaguardia e della disciplina contenuta nella variante adottata, se l’intervento risulta con essa contrastante.
  • Quando un provvedimento di diniego edilizio è fondato su una pluralità autonoma di motivi, la caducazione o l’eventuale erroneità di una singola motivazione non determina l’accoglimento del ricorso se le ulteriori ragioni risultano legittime e idonee a sorreggere l’atto.
  • Il silenzio-assenso sul permesso di costruire non si forma in presenza di circostanze normative o procedimentali che impediscano il perfezionamento del procedimento; in ogni caso, il termine deve essere calcolato secondo la disciplina applicabile e verificato rispetto alla data effettiva del preavviso o del diniego.
  • L’autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio operano su piani distinti: il rilascio della prima non attribuisce il diritto a ottenere il secondo né esonera l’amministrazione dalla verifica della conformità urbanistica.
  • La disciplina regionale della rigenerazione urbana può consentire ai comuni di escludere dagli incentivi aree puntualmente sottoposte a vincolo paesaggistico, purché l’esclusione sia prevista dalla legge e non si traduca nell’esclusione generalizzata del tessuto urbano consolidato o urbanizzato.
  • La possibilità del proprietario di attivare la disciplina della rigenerazione urbana mediante perizia asseverata opera soltanto dopo il decorso dei termini assegnati al comune per l’individuazione degli immobili dismessi, quando ciò risulti dalla disciplina regionale applicabile.

Dinieghi di permesso di costruire e disciplina della rigenerazione urbana

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietarie private contro il Comune di Laveno-Mombello e la Provincia di Varese. L’intervento progettato consisteva nella demolizione e ricostruzione, in altro sito, di un fabbricato dismesso, con realizzazione di nuova viabilità privata, in area ricadente nel centro storico e nel tessuto di espansione del PGT, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004.

Le ricorrenti avevano ottenuto autorizzazioni paesaggistiche per la viabilità e per l’intervento edilizio, ma il Comune aveva respinto due istanze di permesso di costruire, ritenendo l’intervento non conforme alla disciplina urbanistica applicabile e non riconducibile alla disciplina delle premialità o dell’art. 40-bis della l.r. Lombardia n. 12/2005.

Vicenda amministrativa e atti impugnati

Nel gennaio 2021 le ricorrenti presentavano una domanda di permesso di costruire fondata sull’art. 48 del Piano delle Regole del PGT e sull’art. 40-bis della l.r. n. 12/2005, relativo al recupero degli immobili dismessi con criticità.

Nel frattempo era stata adottata una variante puntuale al PGT. Il Comune applicava quindi le misure di salvaguardia previste dall’art. 13, comma 12, della l.r. n. 12/2005, rilevando il contrasto dell’intervento con la variante adottata e chiedendo integrazioni documentali. Dopo le integrazioni, il Comune emanava un preavviso di diniego e, il 7 giugno 2021, il diniego definitivo.

A seguito della modifica dell’art. 40-bis ad opera della l.r. n. 11/2021, le interessate presentavano una nuova istanza, ma il Comune confermava il diniego con provvedimento del 6 settembre 2021. Venivano inoltre impugnate la variante al PGT, le deliberazioni comunali sulle premialità e le deliberazioni nn. 32 e 33 del 2021, con cui erano state individuate aree escluse dagli incentivi alla rigenerazione urbana.

Tardività di alcune censure

Il Collegio ha ritenuto irricevibili per tardività le censure rivolte direttamente contro la variante puntuale al PGT adottata con D.C.C. n. 3 del 25 gennaio 2021. La stessa conclusione è stata applicata alla contestazione relativa alla proroga e all’efficacia del Documento di Piano e alle deliberazioni collegate.

Il Consiglio di Stato ha quindi prescisso dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità, rilevando che il ricorso era comunque infondato nel merito.

Misure di salvaguardia e disciplina delle premialità

La contestazione relativa all’applicazione dell’art. 48 del Piano delle Regole è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata.

È stata dichiarata inammissibile nella parte in cui contestava il riferimento comunale all’art. 47, lett. d), punto 2, del Piano delle Regole, perché dall’eventuale accoglimento della censura le ricorrenti non avrebbero ricavato alcuna utilità concreta. Il riferimento comunale costituiva infatti una possibile soluzione alternativa, mentre il diniego era fondato sulla non conformità urbanistica dell’intervento.

La censura è stata comunque ritenuta infondata perché, al momento della presentazione della domanda, la variante puntuale era già stata adottata. Ai sensi dell’art. 13, comma 12, della l.r. n. 12/2005, le misure di salvaguardia imponevano di applicare la disciplina della variante adottata, anche se non ancora definitivamente approvata e pubblicata. La nuova disciplina non conteneva più la precedente regolamentazione delle premialità invocata dalle ricorrenti.

Motivazione del diniego

Le ricorrenti lamentavano il difetto di motivazione e di istruttoria del diniego, sostenendo che il Comune non avrebbe indicato adeguatamente le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e avrebbe dovuto chiedere ulteriori integrazioni.

Il Collegio non ha riconosciuto utilità all’esame della censura, poiché il provvedimento era plurimotivato. Anche se una delle ragioni esposte fosse stata ritenuta non decisiva, il diniego risultava comunque sorretto dalle ulteriori motivazioni concernenti la disciplina urbanistica applicabile e l’inapplicabilità dell’art. 40-bis della l.r. n. 12/2005.

Applicazione dell’art. 40-bis della l.r. n. 12/2005

La prima istanza era stata presentata invocando la versione dell’art. 40-bis introdotta dalla l.r. n. 18/2019. Tale disciplina prevedeva l’individuazione, mediante deliberazione consiliare, degli immobili dismessi da oltre cinque anni che presentassero determinate criticità, quali problemi di salute, sicurezza idraulica, degrado ambientale o urbanistico-edilizio.

Il Collegio ha rilevato che la disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202 del 28 ottobre 2021 e non può quindi essere utilizzata come parametro per censurare il diniego del 7 giugno 2021.

Inoltre, secondo la disciplina applicabile, l’iniziativa privata mediante perizia asseverata era subordinata al decorso dei termini assegnati ai comuni per l’individuazione degli immobili interessati. Poiché tali termini non erano ancora scaduti al momento delle domande, le ricorrenti non potevano pretendere l’applicazione diretta della disciplina sulla base della sola perizia privata.

Silenzio-assenso sul permesso di costruire

Le ricorrenti sostenevano che fosse maturato il silenzio-assenso previsto dall’art. 38, comma 10, della l.r. n. 12/2005, calcolando il termine dalla presentazione dell’istanza e dalla successiva integrazione documentale.

La censura è stata respinta per due ragioni. In primo luogo, la pendenza delle misure di salvaguardia impediva il perfezionamento del procedimento per silentium. In secondo luogo, anche seguendo la scansione temporale indicata dalle stesse ricorrenti, il termine di 45 giorni sarebbe scaduto il 15 maggio 2021 e non il 15 aprile. Il preavviso di diniego era stato adottato il 10 maggio 2021, dunque prima della scadenza del termine.

Seconda istanza e disciplina del 2021

La nuova istanza presentata dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 11/2021 è stata valutata alla luce della versione novellata dell’art. 40-bis, applicabile al momento del secondo diniego.

Il Collegio ha evidenziato che la nuova disciplina attribuiva ai comuni un’ampia discrezionalità nell’individuazione degli immobili e degli ambiti territoriali ammessi alla rigenerazione urbana. L’art. 40-bis, comma 11-quater, faceva inoltre salve le deliberazioni consiliari già adottate, consentendone l’aggiornamento entro il 31 dicembre 2021.

Le deliberazioni comunali nn. 32 e 33 del 22 giugno 2021 sono state quindi ritenute strumenti legittimi di individuazione delle aree sottratte agli incentivi. Esse escludevano le aree puntualmente sottoposte a vincolo paesaggistico, tra cui quella interessata dall’intervento delle ricorrenti.

Vincolo paesaggistico e conformità urbanistica

Il Collegio ha escluso che l’art. 40-bis vietasse l’esclusione di aree puntualmente vincolate paesaggisticamente. Il divieto di esclusione generalizzata previsto dalla norma riguarda il tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato, mentre le deliberazioni comunali non avevano escluso indistintamente tutte le aree del territorio, ma soltanto quelle puntualmente gravate da vincolo paesaggistico.

È stata altresì ritenuta irrilevante la circostanza che le ricorrenti avessero già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica. Tale autorizzazione non sostituisce la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e non impedisce il diniego del permesso di costruire per ragioni inerenti all’ordinato sviluppo del territorio.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tardive alcune censure e infondati tutti gli ulteriori motivi esaminati. In particolare, ha confermato la legittimità dell’applicazione delle misure di salvaguardia, dell’esclusione dell’immobile dalla disciplina incentivante della rigenerazione urbana, del mancato riconoscimento del silenzio-assenso e della distinzione tra autorizzazione paesaggistica e conformità urbanistica.

La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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