Cassazione Penale, Sentenza n. 2105/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (ipotesi lieve) e denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione. Sostiene che l'unico accertamento sulla sostanza è stato il narcotest e che non vi sarebbe prova sulla qualità effettiva e sul numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato e aspecifico il motivo sulla riconducibilità al favorevole trattamento della lieve entità, richiamando la valutazione complessiva richiesta dalla norma: tipo di stupefacente (cocaina, di tipologia "pesante"), peso della sostanza (101,52 g) e la forma in "pietre" che implicava necessità di taglio, tutti indici di maggiore potenzialità diffusiva. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta congruente e logica e quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo alla sentenza Corte cost. n.186/2000), al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
L'art.73 disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti; il comma 5 prevede la possibilità di riconoscere la "ipotesi lieve" a fronte di quantitativi e circostanze che denotino modesta offensività. La Corte ha interpretato la norma richiedendo una valutazione complessiva degli elementi (tipologia di sostanza, peso, forma, indici di diffusione) e ha ritenuto non sussistente la lieve entità nel caso dei 101,52 g di cocaina in forma di "pietre".
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
La decisione è richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione di sanzioni pecuniarie per condotte colpose nella fase processuale; sulla base di tale principio la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per la determinazione colposa della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" ex art.73 comma 5 va fatta globalmente e non solo in base al peso: occorre considerare tipologia della sostanza, forma, modalità di confezionamento e altri indici di destinazione allo spaccio.
- Quantitativi relativamente elevati (es. oltre 100 g) e sostanze di "tipo pesante" come la cocaina, soprattutto se in forma compatta che richiede taglio, ostano normalmente al riconoscimento della lieve entità.
- L'esecuzione di un narcotest non è di per sé sufficiente a dimostrare la destinazione o l'effettivo numero di dosi; tuttavia la mancanza di prova sulla ricavabilità delle dosi va valutata nel contesto probatorio complessivo presente in atti.
- In Cassazione non è sindacabile nuovamente ciò che è già stato esaminato e logicamente motivato dai giudici di merito, salvo vizi di diritto o mancanze manifeste; motivi aspecifici o riproposizioni di tesi già disattese sono spesso dichiarati inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se sussistono ragioni di colpa nella determinazione del ricorso, anche il pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
- Per ottenere la derubricazione a ipotesi lieve è necessario proporre argomentazioni specifiche e puntuali sugli indici previsti dalla norma; prove forensi e circostanze concrete che riducano la offensività devono emergere chiaramente dagli atti.
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