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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/543

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le specifiche tecniche e le classificazioni uniformi da usare nei censimenti della popolazione e delle abitazioni, al fine di garantire comparabilità dei dati tra Stati membri e attendibilità delle sintesi a livello UE. Le regole dell’allegato disciplinano in dettaglio numerose variabili demografiche, familiari, occupazionali, territoriali e abitative. Le classificazioni sono destinate ai dati da trasmettere alla Commissione per l’anno di riferimento 2021. Il testo si fonda sull’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 763/2008 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Specifica le modalità tecniche di classificazione delle variabili dei censimenti della popolazione e delle abitazioni da applicare ai dati da trasmettere alla Commissione per il riferimento 2021.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 sui censimenti della popolazione e delle abitazioni, con effetti anche ai fini SEE. Vincola le autorità statistiche nazionali per la trasmissione dei dati di censimento riferiti all’anno 2021, secondo le specifiche tecniche e classificazioni elencate nell’allegato; restano richiamate le versioni NUTS e LAU vigenti al 1° gennaio 2021 e, per alcune variabili, l’uso delle classificazioni ISCO, NACE e ISCED vigenti a tale data. Non contiene esclusioni generali, ma prevede alcune modalità "non applicabile", "non dichiarato" o trattamenti particolari per specifiche categorie di persone e alloggi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione

Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 763/2008 sui censimenti della popolazione e delle abitazioni, fissando regole uniformi per la definizione, la classificazione e la codifica delle variabili statistiche da trasmettere alla Commissione. La logica del testo è garantire comparabilità tra Stati membri e coerenza delle statistiche europee di base per il riferimento 2021.

Base giuridica, finalità e portata temporale

L’atto è adottato in particolare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 763/2008. Il considerando centrale afferma che le variabili dei censimenti devono essere definite e classificate nello stesso modo in tutti gli Stati membri, così da consentire sintesi affidabili a livello dell’Unione. Le specifiche tecniche contenute nell’allegato devono essere applicate ai dati da trasmettere per l’anno di riferimento 2021.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regole generali di classificazione e riferimenti alle nomenclature UE

L’allegato spiega che per ogni variabile è attribuito un nome, eventualmente seguito da specifiche tecniche generali e poi dalle classificazioni, talora articolate in livelli di dettaglio elevato, medio, basso o nazionale. Per le classificazioni territoriali si richiamano le versioni NUTS e LAU vigenti il 1° gennaio 2021; per il luogo di lavoro si usa la NUTS vigente alla medesima data. In materia di occupazione, istruzione e attività economica, si richiamano rispettivamente ISCO, ISCED e NACE vigenti al 1° gennaio 2021.

Dimora abituale: criteri speciali e casi particolari

La nozione di dimora abituale è precisata con una serie di regole applicative per evitare difformità nazionali. Chi vive regolarmente in più luoghi è attribuito al luogo in cui trascorre la maggior parte dell’anno; per i lavoratori che rientrano nel domicilio familiare nei fine settimana vale il domicilio della famiglia. Per alunni e studenti di scuola elementare e secondaria lontani da casa vale il domicilio della famiglia; per gli studenti terziari vale, di regola, il luogo in cui vivono durante gli studi, con eccezione possibile se lo studio è nello stesso paese. Sono poi disciplinati convivenze, militari di leva e forze armate, persone senza dimora, bambini con residenza alternata, marittimi e pescatori, persone prive di documenti o richiedenti asilo, nati nei dodici mesi precedenti, e soggetti con soggiorno esattamente annuale.

Personale militare, navale e diplomatico

Il personale militare, navale e diplomatico straniero e le loro famiglie presenti nel paese sono esclusi dalla popolazione abitualmente residente, indipendentemente dalla durata del soggiorno. Per il personale nazionale all’estero, se il soggiorno è inferiore a 12 mesi e vi è intenzione di rientrare, l’assegnazione avviene nel paese secondo le regole della dimora abituale, privilegiando l’eventuale indirizzo del domicilio familiare o, in subordine, il luogo di servizio precedente; se il soggiorno è di almeno 12 mesi o manca l’intenzione di rientro, l’assegnazione avviene a un luogo virtuale "regione extra".

Variabili territoriali: area geografica e luogo di lavoro

La variabile "area geografica" serve a classificare i totali e subtotali relativi alle persone con dimora abituale e, in alcuni casi, i totali regionali non coperti da altre variabili. Le classificazioni sono strutturate su NUTS 1, 2, 3 e LAU 2. Per il "luogo di lavoro" la classificazione si fonda sull’area geografica in cui il lavoratore svolge l’attività; per chi lavora principalmente a casa, il luogo di lavoro coincide con la dimora abituale. Le persone senza luogo fisso di lavoro sono attribuite all’indirizzo fisso di presentazione all’inizio del periodo di lavoro; la categoria comprende anche marittimi, pescatori e lavoratori off-shore.

Variabili demografiche e sociali principali

Il regolamento definisce in modo uniforme sesso, età, stato civile de jure, livello di istruzione, luogo di nascita, cittadinanza e altri attributi socio-demografici. L’età è rilevata in anni compiuti alla data di riferimento. Lo stato civile de jure segue lo stato legale più recentemente acquisito; negli Stati membri che prevedono la separazione legale, il separato legalmente è classificato come coniugato o convivente registrato. Il livello di istruzione corrisponde al più elevato titolo completato con successo nel sistema scolastico del paese in cui è stato conseguito.

Lavoro, professione e posizione nella professione

La condizione professionale o non professionale distingue forze di lavoro, occupati, disoccupati e inattivi. Gli occupati comprendono chi ha lavorato almeno un’ora retribuita nella settimana di riferimento o chi era temporaneamente assente conservando un legame formale con il lavoro; sono previsti criteri analitici per il legame formale e per le assenze temporanee. I disoccupati devono essere senza lavoro, disponibili e in cerca attiva di occupazione entro finestre temporali specifiche. La variabile "professione" classifica il tipo di lavoro svolto, attribuendo la professione principale alle persone con più attività. Analoghi criteri si applicano al settore di attività economica e alla posizione nella professione, che distingue lavoratori dipendenti, datori di lavoro, lavoratori in proprio e altre persone occupate.

Migrazione: luogo di nascita, cittadinanza, anno di arrivo e residenza precedente

Il luogo di nascita si rileva sulla base del luogo di dimora abituale della madre al momento della nascita o, in mancanza, del luogo di nascita. Il paese di nascita e quello di cittadinanza sono classificati tramite elenchi estesi di paesi e aree geografiche, finalizzati solo a scopi statistici. Per la cittadinanza, in caso di cittadinanza doppia o multipla si applica un ordine di precedenza: prima il paese dichiarante, poi un altro Stato membro UE, infine un paese terzo; gli apolidi e i "non cittadini riconosciuti" hanno modalità specifiche. L’"anno di arrivo nel paese" considera l’ultimo stabilimento della dimora abituale e distingue, per il periodo dal 1980 in poi, fasce annuali e pluriennali; il sottoinsieme dal 2010 in poi è più sintetico. È inoltre prevista la variabile sulla dimora abituale un anno prima del censimento, che distingue stessa dimora, cambio all’interno del paese e trasferimento dall’estero.

Nuclei familiari, famiglie e convivenze

L’allegato separa il concetto di nucleo familiare da quello di famiglia in senso più ampio. Nel nucleo familiare rientrano coppie, genitori soli con figli e relative varianti; sono esclusi i bambini in affido e le famiglie con salto generazionale. La posizione nel nucleo familiare distingue coniuge/convivente, monogenitore, figli e non dichiarato/non applicabile. Il tipo di nucleo familiare e la sua dimensione sono articolati in sottocategorie, incluse coppie coniugate o conviventi registrati, coppie in unione consensuale, genitori con figli e classi dimensionali. La posizione in famiglia o non in famiglia, il tipo di famiglia e la dimensione della famiglia sono regolati da un modello di gestione condivisa o, in alternativa, di alloggio di famiglia. Le convivenze istituzionali e le persone senza fissa dimora sono considerate espressamente.

Situazione abitativa e caratteristiche dell’alloggio

La disciplina copre l’intera popolazione e distingue occupanti di abitazioni, occupanti di strutture residenziali collettive, occupanti di altri tipi di alloggio e persone senza fissa dimora. Gli alloggi sono distinti in abitazioni, altri tipi di alloggio e strutture collettive; le abitazioni occupate, gli altri tipi di alloggio e le strutture collettive costituiscono insieme gli alloggi, mentre abitazioni occupate e altri tipi di alloggio formano le unità abitative. Sono poi definiti titolo di godimento delle famiglie, tipo di alloggio, stato di occupazione delle abitazioni, tipo di proprietà dell’abitazione occupata, numero di occupanti, superficie utile o numero di stanze, densità abitativa, disponibilità di acqua, servizi igienici, vasca o doccia, tipo di riscaldamento, abitazioni per tipo di edificio e per periodo di costruzione.

Dotazioni domestiche e facoltà di classificazione uniforme

Per acqua, servizi igienici, vasca o doccia e riscaldamento centralizzato, il regolamento consente agli Stati membri, se supportati da evidenze tratte da censimenti precedenti, fonti amministrative o indagini campionarie, di classificare tutte le abitazioni nella modalità positiva corrispondente. Questa scelta è ammessa solo se motivata nei metadati. Le abitazioni non occupate sono classificate come non applicabili nella variabile sul tipo di proprietà.

Note finali e riferimenti

Le note al testo richiamano il regolamento (CE) n. 1059/2003 sulla classificazione NUTS e precisano che i codici territoriali dipendono dalla classificazione in vigore per lo Stato membro al 1° gennaio 2021. Sono inoltre riportate note di neutralità sulla designazione del Kosovo, senza pregiudizio delle posizioni sulla statualità, in linea con la risoluzione UNSCR 1244/1999 e il parere della Corte internazionale di giustizia.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

Il regolamento di esecuzione è adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 763/2008 e definisce le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e le relative classificazioni. La finalità dichiarata è assicurare comparabilità dei dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni in tutti gli Stati membri e consentire documenti di sintesi affidabili a livello dell’Unione.

Applicazione ai dati di riferimento 2021

Le specifiche tecniche elencate nell’allegato devono essere applicate ai dati da trasmettere alla Commissione per l’anno di riferimento 2021.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dimora abituale

L’allegato precisa il trattamento di casi speciali ai fini della definizione di dimora abituale: persone con più luoghi di residenza, pendolari settimanali, alunni e studenti lontani da casa, studenti terziari, convivenze, militari di leva e forze armate, persone senza fissa dimora o nomadi, bambini con residenza alternata, marittimi e pescatori, richiedenti asilo e rifugiati, nati nei dodici mesi precedenti, e persone con soggiorno esattamente di un anno. Regola anche l’assegnazione del personale militare, navale e diplomatico e delle relative famiglie, distinguendo tra personale straniero escluso dal conteggio della popolazione abitualmente residente e personale nazionale all’estero assegnato al paese o a un luogo virtuale extra-regionale secondo durata e intenzione di ritorno.

Variabili territoriali e uso di classificazioni NUTS/LAU

Per la variabile "area geografica" le classificazioni sono costruite in relazione ai livelli territoriali NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 e LAU 2, con riferimento alle versioni in vigore il 1° gennaio 2021. Per il "luogo di lavoro" si utilizza la classificazione NUTS in vigore al 1° gennaio 2021. Le note finali richiamano il regolamento (CE) n. 1059/2003 sulla NUTS per la comparabilità delle statistiche regionali.

Variabili demografiche e sociali

Sono definite e classificate, tra le altre, le variabili sesso, età, stato civile de jure, condizione professionale o non professionale, professione, settore di attività economica, posizione nella professione, livello di istruzione, luogo di nascita, paese di cittadinanza, precedente dimora abituale all’estero e anno di arrivo, dimora abituale un anno prima del censimento, posizione nel nucleo familiare, tipo e dimensione del nucleo familiare, posizione in famiglia o non in famiglia, tipo di famiglia e dimensione della famiglia. Per ciascuna variabile sono previste modalità e sottoclassificazioni, incluse voci "non dichiarato" e "non applicabile" per specifici casi.

Variabili sul lavoro e sulla migrazione

La disciplina dettaglia la classificazione delle persone occupate, disoccupate e inattive, nonché la classificazione per professione, settore economico e posizione nella professione, con criteri di priorità per persone con più attività lavorative e con rinvio alle classificazioni ISCO, NACE e ISCED vigenti al 1° gennaio 2021. Sono inoltre previste classificazioni per l’anno di arrivo nel paese dal 1980 in poi e dal 2010 in poi, limitate alla migrazione internazionale più recente.

Variabili abitative e caratteristiche dell’alloggio

L’allegato disciplina la situazione abitativa, il titolo di godimento delle famiglie, il tipo di alloggio, lo stato di occupazione delle abitazioni, il tipo di proprietà dell’abitazione occupata, il numero di occupanti, la superficie utile o il numero di stanze, la densità abitativa, la disponibilità di acqua, servizi igienici, vasca o doccia, il tipo di riscaldamento, le abitazioni per tipo di edificio e per periodo di costruzione. Per alcune dotazioni si consente agli Stati membri, ove supportati da evidenze, di classificare tutte le abitazioni in una sola modalità, purché tale scelta sia motivata nei metadati.

Come è indicizzato

Materiestatisticacensimentidemografiaabitazioniclassificazioni territoriali

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