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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/544

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/544 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera di tali valori in funzione di dati variabili. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e Paesi terzi di origine. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, in relazione ai codici NC elencati e alle origini/pays terzi ivi indicate. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina comune dei mercati agricoli; non introduce un regime generale, ma valori giornalieri di riferimento per i prodotti e i periodi contemplati dalla normativa di base. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/544 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli freschi. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in applicazione dei criteri derivanti dagli impegni commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il considerando rilevante precisa che il valore forfettario all'importazione viene calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili; per tale ragione il regolamento produce effetti immediati dalla sua pubblicazione.

Ambito applicativo

L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli individuati per codice NC nell'allegato. I valori sono differenziati per origine geografica, con indicazione dei codici paese terzo e della voce 'ZZ', corrispondente ad 'altre origini'. Il regolamento non disciplina aspetti doganali generali, ma esclusivamente i valori di riferimento da impiegare nel calcolo del prezzo di entrata per i prodotti elencati.

Disposizioni operative

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato, espressi in EUR/100 kg. L'allegato contiene le combinazioni tra codici NC e Paesi terzi, ad esempio per i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con importi distinti per EG, IL, MA, TR, TN, ZA, AR, CL, CN e altre origini.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nella normativa di base, ai fini del calcolo del prezzo di entrata.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli stabiliti nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per le origini indicate mediante codici paese.

Decorrenza e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per diversi ortofrutticoli, tra cui prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i Paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario, compresa la voce 'ZZ' per 'altre origini'.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutta

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