Regolamento (UE) 2017/545
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/545 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime delle esportazioni di zucchero fuori quota, a seguito del superamento del limite quantitativo già fissato per la campagna 2016/2017. La Commissione stabilisce una percentuale di accettazione del 66,806961% per le domande presentate in un determinato periodo, respinge le domande successive presentate entro pochi giorni e sospende per alcuni mesi la possibilità di presentare nuove domande. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fissazione della percentuale di accettazione, rigetto di alcune domande e sospensione delle nuove domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota nell’ambito della campagna 2016/2017. Incide sui quantitativi richiesti nelle domande presentate dal 13 al 17 marzo 2017, sulle domande presentate il 20-24 marzo 2017 e sulla presentazione di nuove domande dal 27 marzo 2017 al 30 settembre 2017. Si colloca nel quadro della disciplina UE dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità di commercio con i paesi terzi nel settore dello zucchero.
Fissazione di una percentuale di accettazione per i titoli di esportazione di zucchero fuori quota
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/545 della Commissione interviene nel quadro della disciplina delle esportazioni di zucchero fuori quota, dopo che i quantitativi oggetto di domanda hanno superato il limite quantitativo già fissato per la campagna 2016/2017 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713. La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), nonché il regolamento (CE) n. 951/2006 per le modalità di applicazione nel settore dello zucchero.
Ambito e presupposto dell’intervento
La misura riguarda esclusivamente lo zucchero prodotto in eccesso rispetto alla quota e destinato all’esportazione mediante titoli di esportazione. Il considerando evidenzia che i quantitativi richiesti nelle domande hanno superato il limite quantitativo disponibile, imponendo un intervento amministrativo di ripartizione e contenimento delle domande.
Percentuale di accettazione per le domande già presentate
Per le domande di titoli di esportazione presentate dal 13 al 17 marzo 2017, il rilascio avviene solo in misura parziale: i quantitativi richiesti devono essere moltiplicati per una percentuale di accettazione del 66,806961%. La disposizione consente quindi un soddisfacimento proporzionale delle richieste, invece di un rigetto totale.
Rigetto delle domande successive
Le domande presentate il 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017 sono respinte. Il regolamento distingue dunque tra il periodo 13-17 marzo, per il quale è prevista un’assegnazione parziale, e il periodo 20-24 marzo, per il quale non è previsto alcun rilascio dei titoli.
Sospensione della presentazione di nuove domande
La Commissione dispone inoltre la sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota dal 27 marzo 2017 al 30 settembre 2017. La misura ha natura temporanea e mira a prevenire ulteriori richieste oltre il limite quantitativo disponibile.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regola di esecuzione dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Percentuale di accettazione per le domande 13-17 marzo 2017
I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota relativi alle domande presentate dal 13 al 17 marzo 2017 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 66,806961%.
Rigetto delle domande presentate il 20-24 marzo 2017
Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017 sono respinte integralmente.
Sospensione della presentazione di nuove domande
La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa dal 27 marzo 2017 al 30 settembre 2017.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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