Sentenza n. 4390/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento a) del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero della Istruzione e del Merito “sulla domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione nella classe di concorso A022 scuola Sec. di I° Grado e A012 scuola Sec. di II° Grado” conseguito in Romania, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n.15/2016 presentata da parte ricorrente in data 30/05/2024 con protocollo domanda n. 38484 fin qui rimasta priva di riscontro fin qui rimasta priva di riscontro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione professionale conseguito in Romania per le classi di concorso A022 e A012
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 30 maggio 2024 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2013/55/UE e del d.lgs. n. 15/2016, del titolo di abilitazione conseguito in Romania per le classi di concorso A022 e A012. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha definito il procedimento mediante pubblicazione del provvedimento di riconoscimento del titolo di formazione professionale, subordinato al previo superamento di misure compensative. La ricorrente ha pertanto dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso, chiedendo anche la condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della definizione del procedimento amministrativo e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, poiché l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto, sia pure subordinando il riconoscimento al superamento di misure compensative. Non è stata esaminata nel merito la legittimità del silenzio né la conformità delle misure compensative. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione della risoluzione preliminare della controversia e della sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/UE
Richiamata quale base normativa europea della domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania.
d.lgs. n. 15/2016
Richiamato quale atto di recepimento in Italia della direttiva 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- La definizione del procedimento amministrativo durante il giudizio avverso il silenzio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando l'Amministrazione adotti un provvedimento che definisca l'istanza oggetto del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la mancata decisione nel merito della legittimità del silenzio e delle eventuali questioni relative al contenuto del provvedimento adottato successivamente dall'Amministrazione.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla definizione del procedimento amministrativo, le spese possono essere integralmente compensate se il giudice ravvisa giusti motivi.
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