Sentenza n. 3558/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2394/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.05.2024 e notificata il 05.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2394/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2394/2024, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, condannando il Ministero ad accreditare € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio prestato con contratto a tempo determinato. Il giudicato riguardava Maria Stella Modugno per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e Sabrina Stellino per gli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021, oltre agli interessi legali. Nel corso del giudizio, il Ministero ha accreditato le somme dovute alla prima ricorrente, mentre non ha adempiuto nei confronti della seconda. Per la posizione di Maria Stella Modugno è stata quindi rappresentata la sopravvenuta soddisfazione della pretesa. Quanto a Sabrina Stellino, è stata dedotta l’inerzia ministeriale, non contestata dall’Amministrazione, nonostante la produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente a Maria Stella Modugno, poiché l’accredito intervenuto in corso di causa aveva integralmente soddisfatto la domanda e non sussisteva più materia sulla quale pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato invece accolto relativamente a Sabrina Stellino. Il Tribunale ha ritenuto dimostrata la sussistenza del giudicato, il suo passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non aveva contestato né l’esistenza né l’ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull’esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 1.000,00, oltre agli interessi legali. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre il ricorso per l’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato civile anche in relazione al servizio prestato con contratto a tempo determinato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è ammissibile quando siano prodotti il titolo esecutivo, l’attestazione del suo passaggio in giudicato e la prova della notificazione, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non contesta l’esistenza e l’ammontare del credito accertato dal giudicato e non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento specifico entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione della parte beneficiaria dell’adempimento.
- L’esecuzione di un giudicato che riconosce una prestazione economica può comprendere sia l’accredito dell’importo capitale sia il rilascio dello specifico beneficio amministrativo previsto dal titolo giudiziale, oltre agli interessi legali.
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