Cassazione Penale, Sentenza n. 18516/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della sentenza del GUP di Foggia che, a seguito di giudizio abbreviato, li aveva dichiarati responsabili del reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) per avere, in qualità di legale rappresentante e vicepresidente della Coop. Service, turbato una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n.50/2016 relativa a lavori di riqualificazione urbana, producendo un contratto di avvalimento ritenuto materialmente falso (firma della legale rappresentante della Nikante Costruzioni s.r.l. denunciata come simulata). Il ricorso si articolava in tre motivi principali: 1) nullità per violazione delle norme sul rito d'appello (trasformazione da rito cartolare ad udienza partecipata senza preventiva notifica al difensore) e inutilizzabilità di dichiarazioni rese a sommarie informazioni; 2) mancata assunzione di prova decisiva e travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della teste Gentile Amelia; 3) vizi di motivazione circa la valutazione della falsità del contratto (con particolare rilievo alla verifica della firma digitale), alla finalità del contratto di avvalimento e alla rilevanza temporale di un bonifico posteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nel merito: ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla nullità procedurale perché, con applicazione della disciplina transitoria (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. L.176/2020), i ricorrenti non hanno allegato la concreta e specifica menomazione del diritto di difesa derivante dalla mancata comunicazione del cambio di rito e, inoltre, il difensore ha comunque partecipato all'udienza del 7 luglio 2025 svolgendo le difese. Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha ritenuto che i fatti così come ricostruiti non costituiscono il reato di turbata libertà degli incanti: si trattava di lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000 euro (circa 78.000 euro) per i quali la normativa consentiva l'affidamento diretto (valutazione di tre preventivi) e la procedura concreta non ha determinato una gara competitiva (era presente un unico offerente). Ne consegue che la fattispecie tipica del reato, che richiede una procedura comparativa effettiva e condotte idonee ad alterarla, non è configurabile. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)
Il delitto è configurabile solo quando condotte collusive/decettive, poste dopo l'adozione del bando, siano di per sé idonee ad alterare una procedura comparativa; in assenza di una procedura competitiva la norma non si applica.
art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016
Regola le procedure che consentono affidamenti diretti/negoziati per importi sotto soglia; nel caso di lavori sottosoglia la normativa consente forme di affidamento non necessariamente concorsuali, sicché la mera procedimentalizzazione non trasforma automaticamente l'affidamento diretto in una gara.
L. 30/12/2018 n. 145, art. 1, comma 912
"Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici"
Disposizione transitoria che ammette l'affidamento diretto per determinati importi; utilizzata per dimostrare che la procedura posta in essere rientrava nelle fattispecie non competitive.
d.l. n. 32/2019 (cd. sbloccacantieri), art. 1, comma 21
"le presenti modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi"
Chiarisce l'ambito temporale di applicazione delle modifiche legislative e serve a definire se la procedura rientrasse nelle deroghe per affidamento diretto.
d.l. 28/10/2020 n. 137, art. 23-bis, comma 4 (conv. L. 176/2020)
Disciplina transitoria relativa al giudizio cartolare di appello in epoca emergenziale; la modifica del rito (da cartolare a partecipata) senza avviso al difensore può essere eccepita ma, ai fini di annullamento per nullità, richiede la specifica allegazione della concreta menomazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Quando l'affidamento riguarda lavori sotto soglia (es. <150.000 euro) e la legge consente l'affidamento diretto o la consultazione di alcuni operatori, la procedura anche se formalmente 'procedimentalizzata' non necessariamente costituisce una gara competitiva: senza una reale contesa tra offerenti il reato di turbata libertà degli incanti difficilmente si configura.
- Per sussistere il reato di turbata libertà degli incanti è necessario dimostrare condotte poste in essere dopo l'indizione della procedura e idonee a alterare il confronto competitivo; l'assenza di prove di collusione o di accordi illeciti fra operatori esclude la rilevanza penale.
- La trasformazione del rito d'appello da cartolare a partecipato senza preventiva comunicazione al difensore non determina automaticamente la nullità insanabile: nelle sezioni applicabili (disciplina transitoria COVID/Cartabia) occorre allegare e provare la concreta menomazione del diritto di difesa.
- La verifica della firma digitale su un documento informatico rappresenta un elemento probatorio molto significativo per l'autenticità e l'integrità del documento; il semplice disconoscimento formale della sottoscrizione da parte della presunta firmataria richiede una prova contraria robusta per prevalere.
- Pagamenti effettuati tardivamente non sono di per sé decisivi a dimostrare la falsità o l'inesistenza di un rapporto contrattuale, soprattutto se dal contratto non risultano termini di scadenza; la rilevanza probatoria va valutata nel contesto e con riferimento agli elementi documentali disponibili.
- In sede di giudizio abbreviato e di impugnazione è possibile chiedere integrazioni probatorie, ma il giudice di legittimità valuta la necessità e l'incidenza di tali mezzi alla luce della ricostruzione complessiva dei fatti e dei principi sulla configurabilità del reato.
- La mera acquisizione di manifestazioni di interesse o di preventivi non trasforma automaticamente un affidamento diretto in una vera gara: conta la libertà dell'amministrazione nella scelta e la presenza di criteri precisi di selezione che pongano i potenziali offerenti in condizione di confronto.
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