Cassazione Civile, Ordinanza n. 36426/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., rilevando la mancata produzione tempestiva della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il condominio e alcuni condomini hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda di riduzione in pristino proposta nei confronti della società convenuta. Nel ricorso erano stati indicati due motivi, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: pur essendo stata allegata l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, nel fascicolo non risultava depositata, nei termini di legge, la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione e, nel caso di notifica telematica, dei relativi messaggi PEC. La Corte ha escluso che potessero operare i precedenti richiamati dal ricorrente sulla presenza della copia notificata nel fascicolo di ufficio o depositata da altra parte, nonché quelli relativi alla mancanza di attestazioni di conformità, perché qui mancava proprio il deposito della relazione di notificazione. Ha anche escluso l'applicabilità della regola che esonera dal deposito quando tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso intercorre un termine inferiore al termine breve, poiché in concreto l'intervallo era più ampio.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
La copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione se la notificazione è avvenuta, deve essere depositata insieme al ricorso entro venti giorni dall'ultima notificazione, a pena di improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono, se dovuto, i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del meccanismo di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ove la sentenza sia stata notificata, è un adempimento essenziale e tempestivo: la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità non è esclusa dal fatto che il ricorrente affermi l'avvenuta notificazione della sentenza se nel fascicolo non risulta depositata la relativa relazione di notificazione, né la prova che la copia sia stata acquisita al fascicolo di ufficio o depositata da altra parte.
- Le esenzioni dall'onere di deposito della sentenza notificata operano solo nei casi rigorosamente individuati dalla giurisprudenza; non sono estensibili a ipotesi in cui manchi del tutto la documentazione della notificazione o non sia possibile verificare le modalità della stessa.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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