Cassazione Penale, Sentenza n. 2476/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi (tentata estorsione, illecita concorrenza), nonché l'applicazione di aggravanti. Le principali censure riguardavano: 1) mancanza di autonoma e adeguata motivazione del Tribunale del riesame e mera trasposizione della richiesta cautelare; 2) insufficienza e genericità degli indizi a carico di Niglia, basati su rapporti societari ormai cessati, legami familiari e dichiarazioni del collaborante Comito ritenute generiche; 3) uso di fonti confidenziali non utilizzabili per provare la gravità indiziaria, e il collegamento a distanza temporale di episodi (2016 vs 2019) utilizzato per ricostruire una condotta unitaria e la sussistenza dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. In particolare: - ha ritenuto non fondata la censura sulla tecnica redazionale dell'ordinanza del riesame (cioè la mancanza di autonoma motivazione in senso formale), richiamando giurisprudenza sul diverso regime dell'ordinanza del riesame; - ha però ritenuto fondata la censura sul vizio motivazionale in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo, poiché l'ordinanza non ha dimostrato in modo adeguato la stabile e organica partecipazione di Niglia al sodalizio né l'apporto causale alle finalità associative, limitandosi a evocare contiguità, rapporti familiari e vantaggi economici senza spiegare il nesso di dipendenza rispetto al programma criminoso; - ha annullato altresì l'ordinanza rispetto al capo relativo alla tentata estorsione (capo 32), perché il Tribunale aveva dato peso a dichiarazioni provenienti da fonte confidenziale di identità ignota, utilizzando tali informazioni per collegare episodi distanti nel tempo; la Corte ha ricordato che le informazioni da fonte confidenziale ignota non sono utilizzabili ai fini della valutazione della gravità indiziaria (art. 203 c.p.p. e giurisprudenza consolidata); - conseguentemente, ha disposto il rinvio perché il Tribunale del riesame rivaluti il compendio indiziario depurandolo dalle informazioni inidonee e rivaluti anche la sussistenza delle aggravanti.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Corte richiama che per integrare l'associazione di tipo mafioso è necessario dimostrare una stabile e organica inserzione del soggetto nella struttura organizzativa, con messa a disposizione dell'agente per il perseguimento dei fini criminosi; la mera contiguità, rapporti familiari o vantaggi economici non sono di per sé sufficienti senza un nesso causale e di condivisione degli scopi dell'associazione.
art. 203, comma 1-bis, c.p.p.
La decisione sottolinea che le informazioni rese da fonti confidenziali di identità ignota non sono utilizzabili per la formazione del giudizio di gravità indiziaria nelle fasi che precedono il dibattimento; l'uso di tali dichiarazioni al fine di sostenere la misura cautelare è pertanto inammissibile.
D.P.R. 9 ottobre 1990 (competenza per il rinvio)
Il rinvio è disposto al Tribunale di Catanzaro secondo le regole di competenza previste dal DPR richiamato, per un nuovo esame della misura cautelare alla luce dei principi indicati.
Massime di principio
- Per sostenere la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso è necessario documentare non solo vicinanza o rapporti familiari, ma una stabile e organica partecipazione e un apporto causale ai fini criminosi dell'associazione; vantaggi economici o rapporti di affari, da soli, non bastano.
- Le informazioni provenienti da fonti confidenziali di identità ignota non possono essere utilizzate per fondare la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari; tali elementi devono essere esclusi dal compendio indiziario o sostituiti da elementi utilizzabili e verbalizzati.
- L'accertamento della gravità indiziaria richiede coesione logico-temporale e probante degli elementi raccolti: non è sufficiente aggregare episodi lontani nel tempo senza un convincente nesso causale che le ricostruisca come parte di un medesimo disegno criminoso.
- Il Tribunale del riesame può richiamare atti e motivazioni della richiesta cautelare, ma resta obbligato a svolgere un esame critico concreto degli elementi e a motivare la ritenuta gravità indiziaria; la tecnica redazionale non esonera dal dovere di valutazione sostanziale.
- Se la misura cautelare è fondata in parte su elementi non utilizzabili, il rimedio è la rimozione di tali elementi dal compendio probatorio e una rivalutazione complessiva degli indizi prima di confermare la misura.
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