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Ordinanza

Ordinanza n. 1025/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 292/2025 del 09.04.2025, notificata in data 10.04.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.709,98 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché di € 200,73, quale incidenza della indennità in parola sul trattamento di fine rapporto, il tutto oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo che ha condannato il Ministero al pagamento di indennità sostitutiva delle ferie non godute e della relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero, con la quale l'Amministrazione era stata condannata al pagamento di € 2.709,98 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, di € 200,73 per l'incidenza di tale indennità sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e all'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto documentazione relativa a un pagamento parziale già effettuato nel giugno 2025 e ha dichiarato che residuava da corrispondere l'importo lordo di € 1.147,27, oltre € 120,30 a titolo di interessi legali, precisando che il pagamento era in corso di esecuzione mediante ordinativo SOP. Il Tribunale aveva già disposto un incombente istruttorio con precedente ordinanza e ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che la domanda di ottemperanza potrebbe essere parzialmente inammissibile nella parte relativa a somme già pagate prima dell'introduzione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto opportuno verificare l'effettivo e integrale adempimento preannunciato dal Ministero, ordinando all'Amministrazione di depositare tempestivamente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme residue e degli interessi. La trattazione e la decisione del ricorso sono state rinviate alla camera di consiglio del 18 giugno 2026. Il Collegio ha inoltre sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile parziale inammissibilità della domanda relativamente agli importi già corrisposti prima della proposizione del giudizio, consentendo alle parti di presentare memorie sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intende fondare la decisione; nel caso concreto la disposizione è stata applicata alla possibile parziale inammissibilità della domanda di ottemperanza per le somme già pagate prima del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dichiara di avere eseguito, anche solo parzialmente, il giudicato e produce documentazione relativa ai pagamenti, il giudice può disporre un incombente istruttorio per verificare l'effettivo e integrale adempimento prima di decidere il ricorso.
  • La domanda di ottemperanza può essere parzialmente inammissibile nella parte in cui riguarda somme già corrisposte dall'amministrazione prima della proposizione del giudizio, poiché manca un residuo interesse all'esecuzione coattiva di tali obblighi.
  • Quando rileva d'ufficio una possibile causa di parziale inammissibilità, il giudice amministrativo deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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