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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07680/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha impugnato con un unico ricorso per cassazione quattro dispositivi di ordinanza emessi il 14 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame e dell'appello cautelare. Tali dispositivi decidevano su diverse impugnazioni incidentali proposte contro provvedimenti cautelari personali e reali emessi dal G.I.P. in date 17 e 30 ottobre 2024, nell'ambito di un procedimento penale nel quale il ricorrente risultava indagato per diversi reati. La difesa ha chiesto l'annullamento delle quattro ordinanze, con riserva di successivi motivi. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era inammissibile perché diretto contro meri dispositivi di udienza, non autonomamente impugnabili: il ricorso per cassazione deve avere ad oggetto il provvedimento completo di motivazione, poiché l'art. 311 c.p.p. collega il termine di impugnazione alla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento e richiede la contestuale enunciazione dei motivi, presupponendo il deposito della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 311 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve investire il provvedimento corredato di motivazione, non il solo dispositivo; il termine per impugnare decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento e i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, presupponendo il deposito della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia cautelare, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto contro il solo dispositivo del provvedimento, ma deve investire l'ordinanza completa della motivazione.
  • L'impugnazione per cassazione richiede che la decisione impugnata sia già motivata, poiché la contestuale esposizione dei motivi presuppone la conoscibilità delle ragioni della decisione.
  • Sono inammissibili le impugnazioni dirette avverso atti processuali non autonomamente impugnabili, anche se dotati di contenuto decisorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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