Cassazione Penale, Sentenza n. 34991/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente propone tre motivi: 1) vizio di motivazione per omissione di valutazione di elementi di novità (assenza di procedimenti pendenti, precedenti datati e limitati, collaborazione con l'autorità, comportamento positivo durante la custodia); 2) vizio di motivazione relativo all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., per mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e per la presunta disponibilità del domicilio (contratto di locazione e dichiarazione del conduttore); 3) vizio di motivazione in relazione ai criteri di adeguatezza e proporzionalità ex art. 275 cod. proc. pen., sostenendo che non fosse giustificata la permanenza della custodia in carcere alla luce delle circostanze concretamente emerse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione esauriente e adeguata sul rischio di reiterazione criminosa ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiamando la gravita' del reato (detenzione di ingente quantitativo di droga), i legami con narcotrafficanti, la personalità dell'imputato e numerosi precedenti e carichi pendenti (anche per reati gravi come tentato omicidio). Ha osservato che gli elementi addotti dalla difesa erano in gran parte preesistenti o non dettagliati (la cosiddetta collaborazione non descritta). Quanto all'istanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la Cassazione ha ritenuto che il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari sia implicito nella valutazione generale e che non fosse necessaria una motivazione separata sul braccialetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame per le decisioni sulle misure cautelari; richiamata come base giuridica dell'ordinanza impugnata
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
comma 1 (reato contestato); comma 4 (precedente specifico richiamato)
Norma sostanziale sulle fattispecie di detenzione e commercio di sostanze stupefacenti; la gravita' del quantitativo sequestrato è stata utilizzata per fondare il rischio di reiterazione
art. 274 cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di reiterazione criminosa tra i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto sussistente tale pericolo sulla base della gravita' del reato e dei legami dell'imputato
art. 275 cod. proc. pen.
richiamato (criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure)
Stabilisce i criteri per la valutazione delle misure cautelari; il ricorrente contestava che non fosse stata valutata l'idoneità degli arresti domiciliari, ma la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del riesame
art. 275-bis cod. proc. pen.
richiamato (strumenti elettronici di controllo)
Regola l'impiego di strumenti elettronici per il controllo a distanza; la Corte ha affermato che il diniego di misure con braccialetto elettronico è implicito quando il giudice ritenesse in concreto indispensabile la custodia in carcere
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni alla Cancelleria per gli adempimenti connessi alle decisioni della Corte; citata per gli adempimenti finali relativi alle ammende
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione di una misura custodiale occorrono elementi nuovi rilevanti o, se preesistenti, non valutati anteriormente; meri richiami a circostanze già note al giudice di merito sono generalmente insufficienti
- La gravita' del reato, l'ingente quantitativo di stupefacente e i legami con organizzazioni criminali pesano fortemente nella valutazione del rischio di reiterazione e rendono più difficile la concessione di misure meno afflittive
- La generica affermazione di collaborazione con l'autorita' giudiziaria o di buon comportamento deve essere documentata e specificata; senza dettagli concreti non riduce automaticamente la pericolosità sociale
- La disponibilità di un domicilio idoneo e la proposta di controllo elettronico devono essere provate e motivate espressamente dalla difesa; tuttavia il giudice del riesame può ritenere implicitamente inidonei arresti domiciliari e braccialetto se ha motivato la necessità della custodia in carcere
- In sede di riesame e di Cassazione il controllo sulla motivazione è limitato: bisogna dimostrare concretamente errori logici o omissioni di valutazione non giustificate dall'iter decisionale precedente
- Il ricorso manifestamente infondato o non supportato da novità probatorie può comportare condanna alle spese e, se previsto, ammende
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