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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9452/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro censure: 1) illegittimità della prova dell'attribuzione della condotta a carico dell'imputato per uso di testimonianza di relata resa da un carabiniere; 2) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (energia elettrica come bene destinato a servizio pubblico e/o cosa esposta alla pubblica fede); 3) errata esclusione dell'effetto estintivo per prescrizione in ragione della disapplicazione/valutazione della recidiva e del computo sanzionatorio; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in tutte le parti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto ammissibile la testimonianza del carabiniere che riferì dichiarazioni del Bruno rese agli operanti nell'immediatezza dei fatti, qualificandole come "altri casi" ai sensi dell'art. 195, comma 4, c.p.p., e valutabili come fatti storici percepiti. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. atteso che l'energia elettrica è destinata a servizio pubblico. Sul terzo motivo la Corte ha spiegato che la recidiva è stata valutata in equivalenza con le attenuanti e pertanto ha rilevanza ai fini del calcolo della pena e della prescrizione; il termine di prescrizione non è spirato per i fatti commessi nel 2012. Sul quarto motivo la richiesta di particolare tenuità è stata respinta: nonostante la novella dell'art. 131-bis c.p. (D.Lgs. 150/2022) più favorevole, sussiste l'elemento ostativo dell'abitualità/recidiva (plurimi furti), che impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dell'imputato rese agli operanti nell'immediatezza dei fatti possano rientrare negli "altri casi" contemplati dall'art. 195, comma 4, e quindi essere riferite dal teste operante e valutate come fatto storico percepito.

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di diritto a non rendere dichiarazioni autoaccusatorie; la Corte non ha ritenuto che la posizione formale (non ancora indagato) impedisse la valutazione della dichiarazione resa agli operanti.

  • art. 625, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile in relazione alla sottrazione di energia elettrica destinata a servizio pubblico; la Corte ha ritenuto che l'energia elettrica rientri tra i beni di cui al numero 7.

  • D.Lgs. 150/2022

    Richiamato per le modifiche sulla procedibilità e sull'art. 131-bis c.p.; la Corte ha osservato che la procedibilità d'ufficio resta quando ricorra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, e ha valutato la novella come norma sostanziale più favorevole applicabile d'ufficio ma ostacolata dalla ricorrenza della recidiva.

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è unitario e deve comprendere tutte le circostanze; la Corte ha spiegato che la recidiva è stata valutata in equivalenza con le attenuanti nella determinazione della pena.

  • art. 157, comma 2 cod. pen.

    Applicato in tema di calcolo del termine di prescrizione: ai fini del computo rilevano le circostanze aggravanti di specie diversa, inclusa la recidiva rilevata.

  • art. 160 e art. 161 cod. pen.

    Richiamati con riferimento agli effetti degli aumenti di pena sulla durata e sull'interruzione del termine di prescrizione; la Corte ha spiegato come gli aumenti incidano sul computo temporale.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Usato per quantificare l'aumento in ragione di un terzo per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ai fini del calcolo della pena e della prescrizione.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'effetto dell'accertata recidiva sul trattamento sanzionatorio e sui termini di prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La modifica introdotta dal D.Lgs. 150/2022 ha reso più favorevole la norma sul limite per la particolare tenuità; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'elemento dell'abitualità/recidiva osti comunque al riconoscimento della causa di non punibilità.

  • art. 445, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti estintivi dei procedimenti di patteggiamento: la Corte ha osservato che dai precedenti per furto che risultano da patteggiamenti non sono maturati effetti estintivi che impediscano l'accertamento della recidiva.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato agli operanti nell'immediatezza dei fatti possono essere riferite dal teste operante come "altri casi" ex art. 195, comma 4, c.p.p., e valutate dal giudice di merito.
  • L'energia elettrica può essere considerata bene destinato a servizio pubblico ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., con conseguente mantenimento della procedibilità d'ufficio.
  • Quando la recidiva è valutata dal giudice in equivalenza con le attenuanti, essa conserva rilevanza effettiva sia ai fini della determinazione della pena sia ai fini del computo e dell'interruzione della prescrizione.
  • La modifica sostanziale dell'art. 131-bis c.p. può essere applicata d'ufficio se più favorevole, ma la presenza di elementi ostativi obiettivi (es. pluralità di reati della stessa indole che configurano abitualità) impedisce comunque il riconoscimento della particolare tenuità.
  • I criteri di bilanciamento delle circostanze devono essere valutati unitariamente e il giudizio del merito sulla valutazione delle prove e delle circostanze ha ampia discrezionalità, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi manifesto-logicì.

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