Cassazione Penale, Ordinanza n. 20550/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati. Contestava inoltre il trattamento sanzionatorio, in particolare l'aumento di pena per la continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dei precedenti penali e della recidiva valorizzati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e meramente assertivi, quindi non consentiti in sede di legittimità, osservando che la Corte di merito aveva già esaminato le stesse deduzioni, ricostruendo i fatti e motivando la sussistenza del reato di resistenza, ritenuta integrata da una condotta obiettivamente idonea a interferire con l'attività di pubblica sicurezza in corso. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la censura sulla pena, rilevando che i precedenti penali e la recidiva rendevano non formulabile un giudizio di minore capacità a delinquere e che l'aumento di pena per continuazione non violava l'art. 81, ultimo comma, c.p. in presenza di recidiva reiterata e infraquinquennale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte considera sufficiente, ai fini della configurabilità, una condotta strumentale a ostacolare l'attività di ufficio o di servizio in corso.
norma incriminatrice richiamata per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, oggetto della condanna confermata.
l'aumento di pena per la continuazione è ritenuto non lesivo del criterio legale in presenza di recidiva reiterata e infraquinquennale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano in censure generiche o meramente assertive sulla motivazione, se la sentenza di merito ha già affrontato e confutato le stesse deduzioni.
- Il reato di resistenza è integrato quando la condotta dell'agente sia obiettivamente idonea a interferire o ostacolare l'attività di pubblico servizio o di pubblica sicurezza in corso, anche se la condotta sia posta in essere in un contesto volto, almeno in parte, a tutelare un interesse personale dell'agente.
- Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali possono essere valorizzati come indice ostativo alla formulazione di un giudizio di minore capacità a delinquere.
- L'aumento di pena per continuazione può essere ritenuto conforme all'art. 81, ultimo comma, c.p. anche in presenza di recidiva reiterata e infraquinquennale, senza che ciò comporti di per sé violazione del criterio legale di commisurazione.
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