Cassazione Penale, Sentenza n. 31262/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per furto aggravato e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di norme processuali. Ha contestato che il giudizio di appello fosse stato celebrato con rito camerale non partecipato (c.d. rito cartolare) nonostante il difensore avesse depositato tempestivamente, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, una rituale richiesta di discussione orale. Secondo il ricorrente, la celebrazione del processo senza l'intervento delle parti in presenza di una tempestiva istanza di trattazione orale integrava una nullità generale a regime intermedio e imponeva l'annullamento della sentenza. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime dell'art. 598-bis c.p.p., la tempestiva richiesta di trattazione orale determina l'obbligo di celebrare l'udienza con partecipazione delle parti; se invece il giudizio viene svolto in camera di consiglio non partecipata, si verifica uno scostamento totale dal modello procedimentale dovuto, con assenza del difensore in un caso in cui la sua presenza è obbligatoria. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale violata dal ricorrente; il testo della decisione non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, ma la collega alla celebrazione del giudizio in assenza di partecipazione dovuta.
Nel giudizio di appello, il regime ordinario di trattazione cartolare è superato quando il difensore dell'imputato abbia formulato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale; in tal caso il processo deve seguire il modello partecipato.
La celebrazione del giudizio camerale non partecipato, in presenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, integra una nullità assoluta e insanabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello disciplinato dall'art. 598-bis c.p.p., la tempestiva e rituale richiesta di discussione orale formulata dal difensore impedisce la celebrazione del processo con rito camerale non partecipato.
- La mancata celebrazione dell'udienza nel modello procedimentale dovuto, quando la partecipazione del difensore è obbligatoria, determina una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p.
- La nullità derivante dalla trattazione cartolare illegittima non richiede la verifica di un pregiudizio concreto, poiché discende dalla radicale difformità del procedimento rispetto al modulo legale imposto dalla richiesta di oralità.
- Quando il giudizio di appello si svolge in assenza di una richiesta tempestiva di trattazione orale, il regime cartolare ordinario resta applicabile; viceversa, la richiesta valida sposta il processo verso un modello partecipato.
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