Cassazione Penale, Sentenza n. 39585/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari: si deduceva, in sintesi ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) per carenza di gravità indiziaria e vizio nella valutazione delle esigenze cautelari. La difesa sosteneva che la distanza temporale dei fatti (commessi nel 2021) e l'attività lavorativa dell'indagato escludevano l'attualità del pericolo e la necessità della misura cautelare.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato: il motivo sulla gravità indiziaria era privo di un confronto specifico con la dettagliata ricostruzione del Tribunale (che aveva evidenziato trasferimenti di denaro da conti terzi alla carta poste-pay del Bancila e successivi prelievi in contanti). Anche il motivo sulle esigenze cautelari è ritenuto inammissibile: il Tribunale aveva spiegato la sussistenza del pericolo di reiterazione basandosi su modalità professionali delle operazioni, sull'importo complessivamente movimentato (circa €10.000), sulla reiterazione delle condotte in pochi mesi e sul divieto di comunicazione; la distanza temporale (2021) non esclude l'attualità del pericolo, che va valutata prognosticamente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la formulazione del motivo unico in cassazione; utilizzata dalla difesa per sintetizzare le censure, senza però fornire un confronto argomentativo specifico con la motivazione del giudice.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati i motivi di nullità o di erronea applicazione della legge penale: il giudice di legittimità ha ritenuto che le censure ai sensi di tali lett. fossero generiche e non contrapposte con argomentazioni specifiche alla ricostruzione dei fatti e delle condotte contestate.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione per le misure cautelari personali: la Corte sottolinea che l'attualità non richiede l'imminenza di occasioni specifiche di recidiva ma una valutazione prognostica basata su modalità, personalità e contesto, valutazione che può conservare efficacia anche a distanza di tempo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali per ricorso dichiarato infondato o inammissibile; applicata per statuire l'onere delle spese a carico del ricorrente.
art. 28 reg.esec.cod.proc.pen.
Richiamato come norma procedurale per gli adempimenti esecutivi a seguito della decisione; indicato come titolo per gli adempimenti di cancelleria.
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022 (Rv. 282891 - 01) - massima giurisprudenziale
Precedente richiamato per chiarire il principio secondo cui il giudice delle misure deve compiere una valutazione prognostica accurata sull'attualità del pericolo di reiterazione, tenendo conto delle modalità della condotta, della personalità e del contesto socio-ambientale; principio utilizzato per giustificare il mancato superamento delle esigenze cautelari nonostante la distanza temporale degli eventi.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione contro una misura cautelare deve contenere censure specifiche e un confronto argomentativo puntuale con la motivazione del giudice di merito; censure generiche sono inammissibili.
- La gravità indiziaria va combattuta con deduzioni circostanziate che mettano in discussione i fatti e i collegamenti probatori indicati dall'organo che ha disposto la misura; non basta la mera affermazione di insufficienza delle prove.
- La distanza temporale dei fatti (anzianità della condotta) non elimina automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione: il giudice deve fare una valutazione prognostica che considera modus operandi, importo, reiterazione, professionalità dell'organizzazione e divieti imposti dalla misura (es. divieto di comunicazione).
- Per dimostrare l'assenza di esigenze cautelari è utile documentare elementi concreti che neutralizzino il rischio prognostico (es. stabile attività lavorativa incompatibile con la reiterazione, assenza di contatti con il circuito criminale, segnali di ravvedimento concreto), e contestare punto per punto la ricostruzione fattuale.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi la valutazione preventiva della fondatezza giuridica e fattuale del ricorso è essenziale.
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