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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31487/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudizio riguarda un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha revocato la liberazione anticipata già concessa a un condannato per complessivi 480 giorni, in ragione della commissione di ulteriori reati accertati con sentenza della Corte di appello. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la sopravvenuta collaborazione del condannato e la conseguente prova di un percorso di revisione personale e rieducazione, con la conseguenza che la commissione di ulteriori reati non avrebbe potuto determinare automaticamente la revoca del beneficio. Dall’altro lato, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 69 ord. pen., assumendo che il Tribunale si sarebbe pronunciato ultra petita, avendo revocato 480 giorni di liberazione anticipata mentre la richiesta del pubblico ministero sarebbe stata limitata a 435 giorni, con conseguente lesione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure fossero formulate in modo generico e privo di specificità, in violazione dell’art. 581 c.p.p.: quanto alla collaborazione sopravvenuta, il ricorso non indicava elementi concreti, come la data di inizio della collaborazione o i periodi di commissione dei reati; quanto al preteso errore di calcolo, il ricorrente non forniva dati effettivi sui singoli provvedimenti di concessione né sul contenuto della richiesta del pubblico ministero, limitandosi ad affermare che la richiesta riguardava solo 435 giorni. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    richiamato dalla difesa come parametro della revoca della liberazione anticipata, ma la Corte non esamina il merito della censura perché la ritiene generica e non specificamente argomentata

  • art. 69 ord. pen.

    richiamato dalla difesa per lamentare una pronuncia ultra petita; la Corte osserva che la doglianza non consente di verificare concretamente l’asserito errore di calcolo

  • art. 581 cod. proc. pen.

    la mancanza di specificità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di esecuzione penale o sorveglianza, la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere sorretta da specifici elementi fattuali e documentali, idonei a consentire il controllo di legittimità.
  • La censura che richiami circostanze sopravvenute favorevoli al condannato, come una collaborazione successiva, è inammissibile se non indica in modo concreto quando la collaborazione sia iniziata e in quale contesto temporale siano stati commessi i fatti rilevanti per la decisione.
  • La dedotta pronuncia ultra petita o l’errore di quantificazione di un beneficio revocato non sono scrutinabili se il ricorso non confronta analiticamente il contenuto del provvedimento impugnato con la richiesta originaria e con i singoli titoli beneficiari.
  • La genericità del motivo di ricorso integra causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 581 c.p.p., con le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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