Cassazione Penale, Sentenza n. 29187/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di due imputati per usura ed estorsione in danno della persona offesa. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore degli imputati, articolava tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’usura, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ricostruito i fatti, attribuendo alla ricorrente un ruolo che sarebbe stato meramente di tramite, mentre la pressione e le minacce sarebbero provenute solo da altra coimputata; (2) violazione di legge sull’aggravante dello stato di bisogno ex art. 644, comma 5, n. 3 c.p., assumendo che la persona offesa e il suo nucleo familiare non versassero in una reale condizione di bisogno, essendo professionisti e avendo ottenuto solo un modesto prestito di 500 euro; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’estorsione, deducendo l’assenza di specificazione delle condotte estorsive ascrivibili ai ricorrenti, la mancanza di un contributo causale alla sudditanza della persona offesa e l’inesistenza dell’aggravante collegata all’età avanzata della vittima indiretta del pregiudizio. Il ricorso sosteneva inoltre che alcune condotte degli imputati sarebbero state solo sollecitazioni al pagamento o attività di mediazione per un prestito, senza minacce.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, confutative e in larga parte reiterative di doglianze già respinte in appello. Ha valorizzato la cd. doppia conforme, affermando che i giudici di merito avevano ricostruito coerentemente la vicenda sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, dei testi e delle conversazioni intercettate/captate. Quanto all’usura, ha ritenuto plausibile la partecipazione della ricorrente come intermediaria del prestito usurario e del coimputato nella riscossione delle somme e degli interessi, oltre alle pressioni telefoniche. Quanto all’aggravante dello stato di bisogno, ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla situazione economica precaria della persona offesa e sul tasso usurario giornaliero tale da escludere una libera scelta. Quanto all’estorsione, ha ritenuto integrato il concorso dei ricorrenti nella riscossione delle somme e degli interessi con consapevolezza della condizione di timore della vittima; ha inoltre considerato infondata la censura sull’aggravante legata all’età, richiamando il dato oggettivo del superamento della soglia di sessantacinque anni della persona offesa indirettamente danneggiata. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È la norma richiamata per dedurre violazione di legge nei motivi di ricorso; la Corte osserva che le doglianze erano in realtà volte a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato per il vizio di motivazione; la Corte precisa che il sindacato di legittimità resta limitato alla completezza e logicità della motivazione e non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 644 c.p.
Norma incriminatrice dell’usura; la Corte ritiene corretta la sussunzione dei fatti nella fattispecie e riconosce la configurabilità dell’aggravante dello stato di bisogno.
art. 644, comma 5, n. 3 c.p.
Aggravante dello stato di bisogno; secondo la Corte ricorre quando la vittima versi in una particolare condizione psicologica di impellente assillo economico che ne limiti la libertà di autodeterminazione e la induca ad accettare condizioni usurarie.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dalla difesa sulla motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione dei giudici di merito adeguata, non apparente e immune dai vizi denunciati.
art. 629, commi 1 e 2 c.p.
Norma incriminatrice dell’estorsione; la Corte conferma che la condotta dei ricorrenti, valutata nel complesso, integra concorso nel reato per la partecipazione attiva alla riscossione delle somme con consapevolezza della pressione illecita.
art. 628, comma 3, n. 3 quinquies c.p.
L’ordinanza richiama tale disposizione per l’aggravante riferita alla persona ultrasessantacinquenne, ritenendo sufficiente il dato oggettivo del superamento dell’età, a prescindere dal fatto che la vittima sia stata destinataria diretta della minaccia o violenza.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 192 c.p.p.
Non è espressamente citato nel testo, ma la valutazione probatoria è svolta facendo riferimento alle dichiarazioni, alle intercettazioni/captazioni e agli accertamenti di p.g.; la Corte ribadisce che la ricostruzione dei giudici di merito non è sindacabile in senso sostitutivo.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello possono essere lette unitariamente; il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente dati probatori decisivi non valutati o introdotti per la prima volta in appello.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una mera critica confutativa della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- Nel delitto di usura, l’aggravante dello stato di bisogno è configurabile anche senza una miseria assoluta: è sufficiente una condizione di impellente assillo economico tale da comprimere la libertà di autodeterminazione della vittima e indurla ad accettare condizioni di credito manifestamente inique.
- Lo stato di bisogno può essere desunto anche dall’entità particolarmente elevata degli interessi usurari e dalle condizioni economiche complessive della persona offesa, potendo la testimonianza della vittima costituire prova del carattere esorbitante del prestito.
- Nel concorso di persone nel reato di estorsione, risponde anche chi svolga un ruolo di intermediario o di riscossione, purché agisca consapevolmente e volontariamente nel perseguimento dello scopo illecito; è esclusa la responsabilità solo se l’intervento sia realmente diretto ad aiutare la vittima e sorretto da finalità solidaristiche.
- Per l’aggravante connessa all’età avanzata della persona offesa, è sufficiente il dato oggettivo del superamento della soglia prevista dalla norma, senza che rilevi che la vittima sia stata o meno destinataria diretta della minaccia o della violenza.
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