Sentenza n. 882/2026 - Milano, Sezione 2
PER L’ESECUZIONE IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO N. 1349/2024, DEPOSITATA IL 13/03/2024 NEL GIUDIZIO N.R.G. 10994/2023, NON IMPUGNATA E PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1349/2024, non impugnata e passata in giudicato, notificata al Ministero il 15 marzo 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese legali. Poiché l'Amministrazione non aveva eseguito il titolo, la creditrice ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma la pretesa non è stata adeguatamente contestata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la sentenza del giudice ordinario costituiva titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi successivi alla proposizione del ricorso, da calcolare secondo legge. Il TAR ha precisato che i conteggi della creditrice, in particolare per capitale residuo e interessi, non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne l'esatta misura e decorrenza in base al titolo e agli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per completare l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo per il giudizio amministrativo di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio dell'azione esecutiva; decorso tale termine, l'azione di ottemperanza è procedibile.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La quantificazione di capitale e interessi deve essere verificata secondo il titolo e la legge; i conteggi della parte creditrice non vincolano l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Le spese possono essere distratte in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le disposizioni sul patrocinio e sulla distrazione delle spese trovano applicazione nel giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato è posto a carico della parte soccombente solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, contenente una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- Per l'esecuzione coattiva di una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, ma la quantificazione prospettata dal creditore non è vincolante per l'Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati secondo il giudicato e le disposizioni applicabili.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e a un'istanza del creditore.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico.
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