Sentenza n. 1216/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’accreditamento della carta del docente per gli anni indicati e condannato il Ministero a provvedere
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 94/2025 del Tribunale di Agrigento, che aveva riconosciuto il diritto all’accreditamento della carta del docente per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, per complessivi euro 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha adempiuto. Il giudicato era stato attestato dalla cancelleria in data 1 ottobre 2025; la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 28 aprile 2025 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato e depositato l’8 ottobre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché esso può essere proposto anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni nonché degli ulteriori adempimenti processuali. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha ordinato di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di carta del docente e degli accessori riconosciuti dal giudice civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione su istanza della parte. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina richiamata sulla onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata inoltre fissata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice civile per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza sino all’integrale pagamento; la penalità maturata rientra nel mandato commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza amministrativo è utilizzabile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario divenute irrevocabili.
art. 114 c.p.a.
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora quando, considerata la natura dell’obbligo, la semplicità degli adempimenti e la protratta inerzia amministrativa, la misura non risulti manifestamente iniqua.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora è pertanto determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza per ogni giorno di ulteriore ritardo
La penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza fino all’integrale pagamento.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Prima di promuovere l’esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio previsto dalla legge dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disciplina sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma introduttiva della disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in materia di penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni costituisce presupposto di proponibilità dell’azione di ottemperanza; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- In presenza di un obbligo di pagamento risultante dal giudicato e di protratta inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato, nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva e fissare una penalità di mora.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile quando l’obbligo sia semplice da adempiere e la misura non risulti manifestamente iniqua; essa può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo, dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza fino al pagamento integrale.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria può operare senza compenso ulteriore quando, per analogia, trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale previsto dalla disciplina richiamata dal giudice.
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