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Ordinanza

Ordinanza n. 248/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi asincrona, unitamente ai pareri regionali, paesaggistici e comunali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di conclusione della conferenza di servizi asincrona e gli atti presupposti, tra cui i pareri favorevoli con prescrizioni della Regione e della Soprintendenza e il riscontro favorevole condizionato dell'ufficio tecnico comunale. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti, contestando gli effetti della loro attuazione nell'ambito di una complessa vicenda edilizia e giudiziaria relativa a un fabbricato, anche in rapporto ai diritti riconosciuti alla società controinteressata e a un precedente giudicato civile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. Ha richiamato il principio secondo cui non è possibile rimettere in discussione davanti al giudice amministrativo quanto già accertato con pronuncia passata in giudicato del giudice ordinario e ha qualificato l'atto impugnato come espressione di un potere vincolato. Ha inoltre rilevato che le amministrazioni non hanno disposto la demolizione totale del fabbricato, avendo fatto salva la possibilità di ricostruirlo a partire dalle porzioni residue, nel rispetto dei diritti della società controinteressata. Ha precisato che, qualora l'attuazione del giudicato determini un edificio incompatibile con la disciplina urbanistica e paesaggistica, il Comune conserva i residui poteri di gestione del territorio e può disporre, se necessario, la demolizione anche della parte residua. In tal caso, ove le opere incomplete non siano autonome e funzionali, trova applicazione l'art. 31 d.P.R. 380/2001, salvo che il proprietario ottenga un nuovo titolo edilizio per una diversa configurazione compiuta, compatibile sia con la disciplina urbanistica e paesaggistica sia con il giudicato civile. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda di sospensione per l'insussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    “occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no. Nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino”

    Le opere edilizie non finite, prive di autonomia e funzionalità, non restano assistite dal titolo edilizio originario e devono essere demolite e ridotte in pristino, salvo il rilascio di un nuovo titolo per una diversa configurazione compatibile con la disciplina applicabile e con il giudicato civile.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo non può rimettere in discussione quanto già definitivamente accertato dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato; l'attività amministrativa successiva deve rispettare il contenuto vincolante del giudicato.
  • Quando l'amministrazione si limita a dare attuazione necessaria a un giudicato civile, senza margini di scelta sul contenuto essenziale dell'attività dovuta, l'atto adottato costituisce espressione di potere vincolato.
  • L'attuazione di un giudicato che lasci porzioni residue di un edificio non impedisce al Comune di esercitare i residui poteri di governo del territorio, qualora la configurazione risultante sia incompatibile con la disciplina urbanistica o paesaggistica.
  • Per una costruzione non finita occorre verificare se le opere incomplete siano autonome e funzionali: in caso contrario, il Comune deve disporre demolizione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, salvo il conseguimento di un nuovo titolo edilizio per una configurazione compiuta e conforme alla disciplina vigente e al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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