Sentenza n. 95/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Puglia – Lecce nn. 423/2014, 1812/2014, 1814/2014, 213/2015, 214/2015, 215/2015, 276/2015, 744/2015, 745/2015 e 746/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di dieci sentenze del TAR Puglia - Lecce recanti la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza a dieci sentenze del TAR Puglia - Lecce, che avevano condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di specifiche somme a titolo di spese di lite. Ha dedotto il mancato pagamento nonostante la notificazione delle sentenze e la successiva diffida del 2 maggio 2025, chiedendo la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di pagare le somme dovute, gli interessi, il rimborso delle spese di copia e notificazione, la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 1, lettera e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento rappresentato dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha accertato l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle dieci sentenze, mediante il pagamento delle somme liquidate a titolo di spese di lite: € 400 per la sentenza n. 423/2014; € 300 per la n. 1812/2014; € 300 per la n. 1814/2014; € 200 oltre accessori per ciascuna delle sentenze nn. 213/2015, 214/2015 e 215/2015; € 400 oltre IVA e CPA per ciascuna delle sentenze nn. 276/2015, 744/2015, 745/2015 e 746/2015. Ha riconosciuto gli interessi legali dal 2 maggio 2025, data della costituzione in mora, fino al soddisfo, nonché il rimborso delle spese documentate di copia e notificazione delle sentenze, per gli importi indicati in motivazione. Ha fissato il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l'adempimento e ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Prefetto della Provincia di Lecce quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione dell'incarico. Ha invece respinto la domanda di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 1, lettera e), c.p.a., ritenendo rilevanti le difficoltà organizzative derivanti dall'ingente quantità di provvedimenti di condanna relativi al contenzioso per irragionevole durata del processo e la predisposizione di uno specifico sistema amministrativo di gestione dei pagamenti. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e l'attuazione degli obblighi da esse derivanti.
art. 114, comma 1, lettera e), c.p.a.
La domanda di condanna proposta dal ricorrente è stata respinta, poiché la condotta dell'amministrazione è stata valutata alla luce delle difficoltà organizzative connesse alla gestione dell'ingente contenzioso e dell'adozione di uno specifico sistema per i pagamenti.
art. 1, commi 817-821, l. 207/2024
La disposizione è richiamata quale base della predisposizione di un apposito sistema di gestione dei pagamenti con risorse amministrative e finanziarie dedicate, elemento considerato nella valutazione della condotta ministeriale.
l. 89/2001
Le sentenze oggetto di ottemperanza sono indirettamente collegate al contenzioso per irragionevole durata del processo disciplinato dalla legge, poiché riguardano spese di lite relative a giudizi di ottemperanza di decreti adottati ai sensi della stessa.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione degli obblighi pecuniari direttamente stabiliti da sentenze passate in giudicato, quando il mancato pagamento sia documentato e non contestato dall'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, le somme riconosciute dal giudicato possono essere maggiorate degli interessi legali dalla costituzione in mora dell'amministrazione fino all'effettivo soddisfo.
- Le spese documentate sostenute per la copia e la notificazione delle pronunce possono essere riconosciute nell'ambito dell'ottemperanza quando siano funzionali all'esecuzione del giudicato e ne sia provato il pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione oltre il termine assegnato.
- La condanna prevista dall'art. 114, comma 1, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente al ritardo nell'esecuzione, ma richiede una valutazione della condotta dell'amministrazione; le difficoltà organizzative derivanti dalla gestione di un ingente contenzioso e l'adozione di misure specifiche per evadere i pagamenti possono giustificarne il rigetto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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