Sentenza n. 319/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’attivare e concludere la procedura di evidenza pubblica per il nuovo affidamento della gestione della farmacia comunale, dopo la cessazione anticipata della convenzione del 29 luglio 2014
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già concessionaria della farmacia comunale in forza di una convenzione quindicennale stipulata il 29 luglio 2014, aveva comunicato la cessazione anticipata del rapporto il 19 luglio 2024, adducendo l’antieconomicità della gestione. Ha dedotto che la clausola 12.5 della convenzione obbligava il Comune ad avviare entro trenta giorni la procedura per il nuovo affidamento e che tale obbligo era stato riconosciuto anche dalla determinazione comunale n. 551 del 12 agosto 2024, che aveva disposto l’avvio del procedimento di gara. Dopo la diffida del 18 luglio 2025 e l’istanza di negoziazione assistita del 23 ottobre 2025, la ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento e il risarcimento dei danni diretti e indiretti, anche futuri, asseritamente causati dal ritardo procedimentale.
La decisione
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: durante il giudizio il Comune ha pubblicato il bando il 29 maggio 2026, con termine per le offerte al 6 luglio 2026, e la procedura si è conclusa il 22 settembre 2026 con esito di gara deserta. Il giudice ritiene che l’obbligo convenzionale di avviare la procedura sia stato adempiuto, venendo meno l’interesse alla diffida a provvedere; precisa però che l’obbligo, considerato nella sua prospettiva finalistica, non può ritenersi definitivamente assolto e che la ricorrente può sollecitare ulteriori attività per individuare un nuovo concessionario o una soluzione conciliativa. La domanda risarcitoria non è decisa: ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., viene rimessa al ruolo ordinario per la trattazione in pubblica udienza. Le spese sono riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dal Comune resistente, atteso che, nel corso di giudizio, è emerso che detto Ente – dopo aver espletato la procedura per l’affidamento del servizio di supporto specialistico al R.U.P. per la gestione della procedura di gara de qua – ha provveduto, per il tramite della C.U.C. del Bradano, alla pubblicazione del relativo bando in data 29/5/2026 (con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 6/7/2026).
La domanda contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, durante il giudizio, l’amministrazione avvia e definisce la procedura richiesta, anche se l’esito della gara è deserto.
art. 117, comma 6, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 117, co. 6, cod. proc. amm., la domanda risarcitoria introdotta nel gravame va trattata con il rito ordinario, previa rimessione nel relativo ruolo.
La domanda risarcitoria proposta insieme all’azione contro il silenzio deve essere trattata con il rito ordinario e, se necessario, separatamente dalla domanda sul silenzio.
Massime di principio
- La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione avvia e conclude la procedura richiesta, anche se questa si conclude senza offerte.
- Quando la disciplina del rapporto impone all’amministrazione di avviare una procedura per individuare un nuovo concessionario, l’esito deserto della gara non comporta necessariamente il definitivo esaurimento dell’obbligo, valutato nella sua finalità; resta possibile sollecitare ulteriori attività dirette all’individuazione del nuovo concessionario o a una soluzione conciliativa.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio sul silenzio è trattata con il rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a.
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