Sentenza n. 7590/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1) del provvedimento del Ministero dell''Interno, 9 dicembre 2022, n.-OMISSIS-, notificato il 28 dicembre 2022, con il quale è stato comunicato: - che la Commissione Consultiva di cui all’art. 4 del DPR n.738 del 25/10/1981, preso atto del parere medico-legale del CML (doc.n.7), ha espresso parere contrario (doc.n.8) all’impiego della ricorrente nel ruolo di appartenenza, sia pure in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto che l’infermità da cui è affetta risulta incompatibile con la detenzione ed il corretto uso in sicurezza delle armi nonché la guida dei mezzi di servizio; - che non può essere dato corso alla procedura di reintegrazione in servizio; - che la ricorrente ha la facoltà di chiedere, ai sensi del DPR n.339/1982,il transito esclusivamente nelle altre Amministrazioni dello Stato, tenuto conto dell’inidoneità al transito nei ruoli tecnici della Polizia dello Stato, quale accertata dal CML in data 28/10/2022, e che l’istanza di transito nelle altre Amministrazioni del Stato dovrà essere prodotta dalla ricorrente entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, precisandosi che nell’ipotesi di inutile decorso del suddetto termine o di dichiarazione da parte dell’interessata dell’intenzione di non volersi avvalere di tale facoltà, nei suoi conforti verrà dato corso alla procedura di dispensa dal servizio per motivi di salute. 2) di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nel provvedimento suindicato in quanto propedeutici all’emanazione del provvedimento impugnato, ed in particolare del verbale della CML del 28/10/2028 (doc.n.7) e del verbale della Commissione Consultiva del 08/11/2022 (doc.n.8)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della reintegrazione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato e contestuale indicazione della facoltà di transito in altre amministrazioni dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente del Ministero dell'Interno, ha impugnato il provvedimento ministeriale del 9 dicembre 2022 e gli atti presupposti, tra cui il verbale della Commissione medico-legale e il parere della Commissione consultiva, con i quali era stata ritenuta non idonea alla permanenza nel ruolo di appartenenza, anche in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa. L'Amministrazione aveva fondato il diniego sulla ritenuta incompatibilità dell'infermità con la detenzione e il corretto uso delle armi e con la guida dei mezzi di servizio, nonché sull'accertata inidoneità al transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare e l'espletamento di un incombente istruttorio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, ribadendo tale dichiarazione prima dell'udienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, depositata prima che la causa fosse trattenuta in decisione e successivamente ribadita, è stata ritenuta espressiva della perdita dell'interesse a una pronuncia di merito. Il giudice ha affermato che il ricorrente dispone dell'azione fino al momento della decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare il venir meno dell'interesse; in quest'ultimo caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
in ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.
Richiamato nel quadro delle disposizioni applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla decisione di merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, trattandosi di una valutazione rimessa alla parte sulla base di considerazioni personali e insindacabili.
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