Cassazione Penale, Sentenza n. 39163/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la conferma della condanna per due reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) e due reati di bancarotta fraudolenta documentale. A lui si contesta, in qualità di socio accomandatario della Renet s.a.s. e legale rappresentante della PFC Corporate Barter s.r.l., di avere distratto patrimonio e ricavi aziendali rivendendo merci acquistate a prezzo notevolmente superiore rispetto al prezzo di cessione (vendite sottocosto) senza pagare i fornitori, e di avere distrutto o occultato le scritture contabili. Due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza della bancarotta distrattiva (si deduce carenza della prova che i beni siano effettivamente entrati nella disponibilità delle società amministrate e che vi siano state vendite sottocosto; le società sarebbero state mere "cartiere" in un sistema di truffe carosello); (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (presunta eccessività dell'aumento per continuazione, prevalenza delle circostanze generiche, mancata valutazione di segni di resipiscenza, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha assorbito il secondo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di bancarotta patrimoniale (distrattiva) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia incoerente: non ha affrontato il profilo delle vendite sottocosto indicato dal ricorrente e ha confuso la fattispecie della bancarotta distrattiva con quella, diversa, della bancarotta impropria prevista dal secondo comma dell'art. 223 della legge fallimentare. Le altre parti del giudizio (in particolare i reati di bancarotta documentale) non sono state annullate dalla Suprema Corte nella pronuncia qui riportata e restano efficaci salvo diverso esito nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare (secondo comma, n. 2)
La Corte evidenzia la netta distinzione tra la bancarotta fraudolenta distrattiva (centrata sulla sottrazione di beni dal patrimonio e sulla volontà di privare la garanzia dei creditori) e la bancarotta impropria di cui al secondo comma dell'art. 223 l. fall. (reato a forma libera, fondato su una pluralità di atti coordinati la cui valutazione sistematica consente di cogliere l'operazione complessiva e la prevedibile incidenza sul dissesto). Tale differenza riguarda sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della condotta e impone una motivazione specifica e distinta per ciascuna fattispecie.
Massime di principio
- Distinguere sempre chiaramente tra bancarotta distrattiva e bancarotta impropria: richiedono elementi oggettivi e soggettivi diversi e motivazioni differenziate da parte del giudice.
- Per la bancarotta distrattiva è necessaria prova che i beni siano stati effettivamente sottratti dal patrimonio aziendale e destinati a finalità incompatibili con la funzione di garanzia dei creditori (ad es. prova di vendite sottocosto non deducibile per presunzioni generiche).
- Per la bancarotta impropria occorre valutare in modo sistematico una pluralità di atti, razionalmente concatenati, e la consapevolezza dell'agente circa il rischio concreto di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della società.
- Se la Corte territoriale non affronta specifici profili sollevati dall'appello (modalità concrete della distrazione, prova delle vendite sottocosto, ecc.), la Cassazione può annullare limitatamente alla parte viziata e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio possono risultare assorbite se il vizio principale riguarda la carenza probatoria o di motivazione; tuttavia il giudice del rinvio dovrà rivalutare anche il profilo della pena se emergono elementi diversi nel nuovo processo.
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