Sentenza n. 3701/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di -OMISSIS- (-OMISSIS-) del 17 dicembre 2024, notificato il 30/12/24, con il quale VIETA ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717, convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 37720/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere “ai luoghi ove si svolgono incontri di basket relativi ai campionati di serie A, A2, B anche amichevoli per la durata di ANNI UNO”; - nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore che vietava per un anno l'accesso ai luoghi di svolgimento di incontri di basket dei campionati di serie A, A2 e B, anche amichevoli
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria ed errata interpretazione dell'art. 6, comma 1, l. 401/1989. Ha contestato che il provvedimento non individuasse adeguatamente la condotta a lui ascritta e che gli elementi istruttori non dimostrassero la sua partecipazione al gruppo di tifosi che, prima della fine della partita, si sarebbe diretto verso l'ingresso riservato ai sostenitori locali per provocare uno scontro e danneggiare una porta. Il ricorrente ha sostenuto di essere rimasto nel settore ospiti fino al termine dell'incontro, richiamando le dichiarazioni di una testimone. Ha inoltre evidenziato che la relazione della Digos e la comunicazione di notizia di reato gli attribuivano genericamente l'intenzione di cercare lo scontro, senza riscontri oggettivi. In particolare, l'unica fotografia utilizzata per identificarlo lo ritraeva seduto sugli spalti prima o durante la partita e non documentava né l'abbandono del settore né la partecipazione agli episodi contestati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Pur riconoscendo che la misura di prevenzione non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una ricostruzione fondata sul criterio del più probabile che non e su elementi gravi, precisi e concordanti, il Collegio ha ritenuto che nel caso concreto mancassero elementi oggettivi idonei ad attribuire al ricorrente la condotta contestata. La fotografia disponibile documentava soltanto la sua presenza sugli spalti e non il coinvolgimento nei fatti; non risultavano immagini dell'abbandono del settore o degli scontri, né altri riscontri individualizzanti. L'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione della pericolosità non consente di fondare il provvedimento su responsabilità presunte o su elementi privi di riscontri certi e obiettivi. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
Il potere di DASPO, pur avendo natura preventiva e fondandosi su una valutazione discrezionale della pericolosità, richiede l'accertamento di fatti individualmente riconducibili al destinatario sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il DASPO, quale misura amministrativa preventiva posta a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, può essere adottato secondo il criterio del più probabile che non e non richiede la certezza della condotta oltre ogni ragionevole dubbio; tuttavia, la valutazione deve fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a raggiungere un elevato grado di attendibilità probabilistica.
- L'ampia discrezionalità del Questore nella valutazione della pericolosità del destinatario non consente di imputare una condotta illecita sulla base della mera appartenenza a un gruppo o della presenza a una manifestazione sportiva: occorrono elementi concreti e individualizzanti, strettamente riconducibili alla persona interessata.
- È illegittimo il DASPO quando gli elementi istruttori documentano soltanto la presenza del destinatario nell'impianto sportivo, ma non provano, neppure secondo un giudizio probabilistico qualificato, il suo abbandono del settore o la partecipazione agli episodi violenti che giustificano la misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →