Cassazione Penale, Sentenza n. 24558/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
R.V. ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per motivi di salute. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per non aver disposto accertamenti medico-legali (perizia) nonostante la produzione di una consulenza tecnica di parte che documentava gravi patologie (cardiomiopatia dilatativa con grave riduzione della funzione sistolica, impianto di defibrillatore, ipertensione, ateromasia carotidea, esiti di ictus). La difesa lamentava che il Tribunale si era limitato a richiamare la relazione del medico penitenziario senza nominare periti né confrontarsi con gli elementi probatori offerti dalla parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che quando viene formulata con argomentazione una diagnosi di incompatibilità tra condizioni di salute e regime detentivo, il giudice che non accoglie la domanda deve comunque disporre accertamenti medici con le formalità della perizia (art. 299, comma 4-ter c.p.p.). L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 196/03
Riferimento formale alla tutela dei dati personali (uso di anonimizzazione nella sentenza); non incisivo sul merito cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente il richiamo sintetico del motivo di ricorso nei limiti necessari per la motivazione; utilizzato per riportare solo gli elementi essenziali del motivo.
art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli accertamenti medico-legali in sede cautelare: la Corte interpreta che il giudice che non accoglie la richiesta di sostituzione della misura per ragioni di salute deve disporre perizia quando sia stata formulata un'argomentata diagnosi di incompatibilità.
art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina della custodia cautelare e delle sue forme; la pronuncia ribadisce l'onere probatorio e istruttorio del giudice quando è in gioco la compatibilità della detenzione con lo stato di salute.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che indica competenze per il nuovo giudizio in caso di annullamento; la Corte dispone il rinvio al Tribunale competente ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Se il detenuto produce una consulenza tecnica di parte che documenta una possibile incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, il giudice non può limitarsi a richiamare la relazione del medico penitenziario: deve valutare la questione tramite accertamenti peritali formali.
- La mancata nomina di periti e l'assenza di un confronto motivato tra le risultanze della consulenza di parte e la relazione sanitaria del carcere costituiscono vizio di motivazione suscettibile di annullamento e rinvio.
- La valutazione dell'incompatibilità va compiuta sia in astratto (parametri di legge) sia in concreto (verifica della possibilità di erogare le terapie necessarie all'interno del circuito penitenziario).
- Il giudice può mantenere la custodia cautelare in carcere solo dopo aver espletato i necessari accertamenti medici e aver verificato, alla luce di essi, l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari che giustifichino la permanenza in carcere.
- In situazioni analoghe, la parte difensiva dovrebbe richiedere espressamente la perizia e documentare in modo argomentato le ragioni di incompatibilità per obbligare il giudice ad attivare l'istruttoria peritale.
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