Sentenza n. 7260/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto del venir meno del provvedimento impugnato a seguito dell’annullamento in autotutela disposto dall’amministrazione. Poiché l’atto gravato non era più vigente, è venuto meno l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione di annullamento; il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della definizione in rito.
Atto impugnato: provvedimento di revoca adottato nell’ambito della procedura amministrativa, successivamente annullato in autotutela dall’amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 29 c.p.a., con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha riferito di avere considerato tardivamente le integrazioni documentali prodotte dal ricorrente e che, soltanto il 23 febbraio 2026, il Comune di Roma aveva rilasciato la certificazione di idoneità alloggiativa relativa all’immobile indicato. L’amministrazione ha inoltre comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento di revoca e ripristinato l’istanza, in attesa dei pareri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Questura e della successiva convocazione delle parti dinanzi allo Sportello unico.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il ricorso è stato proposto come azione di annullamento.
art. 55 c.p.a.
Nel ricorso era stata formulata un’istanza cautelare, non esaminata nel merito per il venir meno dell’atto impugnato.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina, di regola, il venir meno dell’interesse attuale del ricorrente alla decisione sull’azione di annullamento e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e ripristina la procedura amministrativa, il giudice non procede all’esame dei vizi originariamente dedotti, salvo che residui uno specifico e attuale interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Come è indicizzato
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