Cassazione Penale, Sentenza n. 8126/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la confisca di euro 1.600,00 presente su conto corrente, contestando la provenienza della somma come lecita e deducendo violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla confisca
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge (con possibilità di censurare motivazione inesistente o meramente apparente). Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che, sulla base degli accertamenti economico-finanziari, delle condanne per estorsione nel procedimento 'Il Principe' e delle intercettazioni, hanno ritenuto le entrate del proposto di origine illecita e quindi giustificata la confisca anche della somma esigua. Perciò il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)
art. 10, comma 3; richiamato anche art. 27, comma 2, per le misure reali
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di appello può essere proposto soltanto per violazione di legge, circoscrivendo il sindacato di legittimità e rendendo non deducibili i meri vizi di merito se non nella forma di motivazione assente o del tutto apparente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U)
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01
Definizione di 'motivazione apparente' come motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, inidonea a rendere comprensibile l'iter logico del giudice; solo tale vizio integra violazione della norma processuale sull'obbligo di motivazione
Codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione ha ambito limitato: è ammissibile solo per violazione di legge, incluse le ipotesi di motivazione assente o del tutto apparente
- Per contestare in Cassazione la confisca motivata dai giudici di merito non basta proporre una diversa lettura degli elementi di fatto o della valutazione probatoria; occorre dimostrare l'assenza totale della motivazione o la sua manifesta incongruenza
- Il giudice può desumere la provenienza illecita anche di somme di modico importo se, alla luce del quadro complessivo (assenza di redditi leciti adeguati, precedenti condanne, intercettazioni, ruolo di vertice in associazione), risulta incompatibile la loro origine lecita
- La modicità dell'importo non impedisce la confisca se non è plausibile che la somma sia stata risparmiata da soggetto con redditi leciti insufficienti
- Ricorsi inammissibili comportano condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo ragioni di esonero
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