Cassazione Penale, Sentenza n. 21920/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per illogicità della motivazione l'ordinanza che ha confermato la confisca delle somme e la confisca/distruzione di beni in sequestro. Sostengono che con ordinanza del 30/06/2023 era intervenuto il dissequestro e la restituzione delle somme e dei telefoni e che, nonostante ciò, in una successiva udienza il G.i.p. ha fatto riferimento a precedenti ordinanze di confisca del 31/03/2021 e 18/03/2022 mai notificate alla difesa (e quindi pacificamente nulle). Denunciano l'impossibilità, affermata dal G.i.p., di revocare quei provvedimenti senza specificarne le ragioni e senza considerare che il dissequestro era stato disposto per mancanza di prova che il denaro fosse profitto di spaccio e per l'assenza di necessità del vincolo sui telefoni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha osservato che la legge non prevede un provvedimento di "conferma" di una confisca già revocata e che è possibile il dissequestro di beni già confiscati; ha rilevato l'impossibilità di revocare il dissequestro del 30/06/2023 se non in presenza di elementi sopravvenuti e ha riscontrato incongruenze e lacune motivazionali (tra cui il riferimento nell'ordinanza impugnata solo a uno dei due ricorrenti). Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso il giudizio al G.i.p. del Tribunale di Treviso per nuovo esame.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Dal testo emerge che il patteggiamento non aveva disposto nulla in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma; la sentenza evidenzia quindi che in sede esecutiva è stato chiesto e ottenuto il dissequestro nonostante l'assenza di disposizioni sulla confisca nella sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Il dissequestro disposto successivamente non può essere revocato se non sussistono elementi sopravvenuti che giustifichino la revoca.
- La legge non prevede un provvedimento di "conferma" della confisca già revocata; occorre chiarezza procedurale quando si tenta di reintegrare vincoli o confische già tolti.
- Provvedimenti di confisca non notificati alla difesa possono essere viziati da nullità e devono essere specificamente considerati e motivati dal giudice; l'assenza di notifica e motivazione giustifica l'annullamento per difetto di motivazione o contraddittorietà.
- Gli atti incidentali di esecuzione devono indicare chiaramente a quali imputati si riferiscono; l'omissione nel riferirsi a tutti i soggetti interessati determina incertezza e va sanata o comporta la rimessione per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, il difensore può tempestivamente eccepire la nullità/irregolarità delle precedenti ordinanze non notificate e chiedere annullamento per carenza di motivazione o per violazione del diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →