Sentenza del 30/10/2015 n. 1129 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tributi Erariali. Irap - Requisiti essenziali - assenza di struttura organizzativa apprezzabile - Promotore finanziario - Artt. 2 e 3 d.lgs. 15-12-1997, n. 446
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso è stata accolta, poiché l’impiego di beni strumentali modesti e l’assenza di spese per lavoro dipendente sono stati ritenuti elementi indicativi dell’assenza di una struttura organizzativa autonomamente apprezzabile. Ne consegue l’esclusione dell’attività dall’applicazione dell’IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la propria attività non fosse autonomamente organizzata e, quindi, non fosse soggetta a IRAP. L’attività era svolta senza dipendenti o collaboratori dipendenti e con beni strumentali di valore modesto, costituiti da computer, telefoni cellulari e attrezzature d’ufficio, non eccedenti il minimo necessario per l’esercizio professionale. Chiedeva pertanto il rimborso dell’IRAP versata negli anni 2007-2010.
Norme richiamate
Articolo 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L’IRAP colpisce l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Per il lavoro autonomo, è necessaria un’autonoma organizzazione effettivamente apprezzabile.
Articolo 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Individua i soggetti passivi dell’IRAP; la norma è applicabile al lavoratore autonomo solo quando l’attività sia esercitata con un’autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Il lavoratore autonomo può non essere soggetto a IRAP quando dimostra che l’attività è svolta senza una struttura organizzativa autonoma e significativa.
- L’utilizzo di beni strumentali di modesto valore, limitati a quelli normalmente necessari per la professione, non dimostra di per sé l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
- L’assenza di dipendenti o di spese per lavoro subordinato costituisce un elemento rilevante a favore dell’esclusione dall’IRAP, anche se deve essere valutata insieme alle altre caratteristiche concrete dell’attività.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando personale impiegato, beni strumentali, costi sostenuti e modalità effettive di esercizio dell’attività.
- Per ottenere il rimborso, il contribuente deve fornire elementi documentali idonei a dimostrare l’assenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione per ciascun periodo d’imposta interessato.
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