Cassazione Penale, Sentenza n. 40993/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, della responsabilità per plurimi reati di falsità in certificati medici (artt. 477, 482 c.p.) contestati in due distinti procedimenti (n. 11030/17 RGNR e n. 11849/17 RGNR). I motivi di impugnazione contestavano: 1) la carenza probatoria e l'erronea applicazione del criterio 'cui prodest' circa l'attribuzione dei falsi certificati al ricorrente; 2) la ritenuta recidiva; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) l'ignorata esimente prevista dall'art. 47 c.p. in relazione a una presunta prenotazione di visita che avrebbe giustificato l'uso del certificato (errore di data); 5) l'errata determinazione dell'aumento sanzionatorio per continuazione (art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i motivi. Ha ritenuto che i motivi fossero carenti di specificità o manifestamente infondati: il collegamento tra l'imputato e l'utilizzo dei certificati falsi è stato ritenuto probante anche in assenza di prova certa dell'autore materiale della falsificazione; il criterio del dubbio ragionevole non può fondarsi su mere congetture, la recidiva e il diniego delle attenuanti sono stati adeguatamente motivati dalla Corte territoriale; l'eccezione dell'errore circa la data della visita era generica e non fondata sui fatti accertati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 477 c.p.
Norma che punisce la falsità materiale e ideologica di certificati; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della fattispecie in relazione ai certificati ritenuti provenire da terzi e utilizzati dall'imputato per ottenere benefici (autorizzazione ad allontanarsi durante gli arresti domiciliari), anche in assenza di prova assoluta dell'autore materiale della falsificazione
art. 482 c.p.
Norma correlata alla falsità dei certificati; interpretata insieme all'art. 477 per affermare la responsabilità penale in relazione ai documenti falsi impiegati dall'imputato
art. 81 c.p.
Disciplina dell'aumento di pena per continuazione fra reati; la Corte d'appello ha applicato un aumento (un mese) valutando la sussistenza del vincolo e la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata in relazione alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato
art. 47 c.p.
Norma sull'errore (esimente); la censura fondata su un presunto errore di data non è stata ritenuta valida perché l'errore invocato sarebbe dovuto riguardare terzi (coloro che hanno redatto il certificato) e, comunque, la ricostruzione proposta era generica e non sorretta dai riscontri probatori
art. 530, primo comma, c.p.p.
Principio sul dubbio ragionevole: il dubbio per la formula di non doversi procedere deve fondarsi su ricostruzioni congetturali ancorate alle risultanze processuali; la Corte ha richiamato che non è sufficiente un'ipotesi astratta o meramente plausibile senza adeguata base probatoria
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti alle deduzioni di impugnazione (richiamato per i limiti della formulazione del ricorso); la Corte ha considerato il ricorso nei limiti consentiti, rilevando tuttavia la mancata specificità dei motivi
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n.176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; impiegata per attestare la regolarità delle conclusioni inviate alla Corte
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata per irrogare al ricorrente l'obbligo di pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00
Massime di principio
- L'utilizzo oggettivo di un certificato falso da parte di un imputato può costituire un indice grave e determinante di responsabilità anche se non è stata provata con assoluta certezza l'autoria materiale della falsificazione, purché non sussistano spiegazioni alternative razionali e documentate
- Il criterio del 'cui prodest' non è, di per sé, conclusivo: va supportato da elementi probatori ulteriori; tuttavia, la concreta utilizzazione del documento falso può integrare tali elementi di collegamento
- Il dubbio ragionevole per assolvere deve poggiare su ricostruzioni ancorate alle risultanze processuali e non su mere ipotesi congetturali o astratte; le alternative devono essere plausibili e documentate
- Le censure generiche o prive di specificità rispetto all'apparato motivazionale della sentenza del merito sono tipicamente dichiarate inammissibili in Cassazione; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le ragioni esposte dal giudice
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito discuta ogni elemento favorevole, ma che indichi gli elementi decisivi che giustificano il diniego; la valutazione della gravità della condotta e della personalità dell'imputato è riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
- Per far valere un'eccezione di errore (esimente) occorre che l'errore sia effettivamente pertinente alla condotta dell'agente e sorretto da prove o riscontri concreti; un errore riferibile a terzi o prospettato in modo generico difficilmente integra una scriminante
- La ricorrenza della continuazione e l'applicazione degli aumenti sanzionatori possono essere consolidate sulla base della gravità della pluralità di condotte e della personalità dell'autore, se adeguatamente motivate dal giudice di merito
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) previste dalla normativa processuale
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